Nel 2006 la società serba Devekom DOO Niš aveva importato merci dalla Bosnia-Erzegovina e dalla Croazia applicando il regime doganale preferenziale. A seguito di controlli successivi allo sdoganamento, tra il 2009 e il 2010 le autorità le imposero il pagamento di dazi in dodici procedimenti. Poiché i ricorsi non avevano effetto sospensivo, la società versò complessivamente 7.381.148 dinari serbi, pari allora a circa 78.360 euro.
Dopo ripetuti annullamenti e rinvii, il 13 novembre 2018 l’autorità doganale concluse che le merci non erano soggette ai dazi e dispose la restituzione del capitale. I rimborsi furono eseguiti tra il 29 luglio e il 29 agosto 2019 nella stessa somma nominale, il cui controvalore era ormai sceso a circa 62.671 euro. L’amministrazione negò gli interessi; il giudice amministrativo confermò tale esito. La Corte costituzionale serba riconobbe l’eccessiva durata dei procedimenti e liquidò 3.600 euro per danno non patrimoniale, ma respinse per ragioni formali la doglianza relativa alla tutela della proprietà.
La Terza Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che la pretesa agli interessi avesse una base sufficientemente solida nella legge doganale applicabile quando i procedimenti erano iniziati e nella giurisprudenza interna relativa a casi analoghi. Essa costituiva quindi un bene protetto dall’articolo 1 del Protocollo n. 1. La Corte ha anche respinto l’eccezione sul mancato esaurimento dei rimedi interni: la società aveva seguito la via doganale e costituzionale disponibile e non era tenuta ad avviare un ulteriore giudizio civile non identico.
Pur riconoscendo la legittimità delle finalità fiscali e doganali, la Corte ha giudicato sproporzionato l’esito complessivo. L’impresa era rimasta senza la disponibilità del denaro per quasi dieci anni e il rimborso nominale non considerava né il tempo trascorso né un’inflazione ufficiale del 69,6 per cento. Le conseguenze degli errori dell’amministrazione non potevano ricadere interamente sulla società: nelle circostanze accertate, occorreva riconoscere almeno gli interessi semplici previsti dal diritto nazionale.
A titolo di equa soddisfazione, la Corte ha riconosciuto 95.284 euro per danno patrimoniale, 3.000 euro per danno non patrimoniale e 4.500 euro per spese. Il pagamento dovrà avvenire entro tre mesi da quando la sentenza diverrà definitiva; il testo pubblicato il 13 ottobre 2026 non è ancora definitivo ai sensi dell’articolo 44 § 2 CEDU e può essere oggetto di revisione editoriale.
Lettura operativa dello Studio: nei contenziosi doganali e tributari è utile formulare espressamente la domanda di interessi, conservare la disciplina vigente all’avvio del procedimento e documentare inflazione, costo del capitale e durata dell’indisponibilità. Una relazione tecnica può rendere verificabile il pregiudizio economico. La pronuncia riguarda la Serbia e non stabilisce automaticamente quale interesse sia dovuto in Italia: offre però un parametro convenzionale per valutare se la restituzione nominale, dopo un ritardo eccezionale imputabile all’autorità, ristabilisca davvero il giusto equilibrio patrimoniale.
In pratica
Se un prelievo è riconosciuto indebito dopo molti anni, il solo rimborso nominale può non ripristinare il valore economico del credito e risultare sproporzionato.