La sentenza Miron e altri c. Romania riguarda un procedimento penale connesso all’attività di una clinica privata per la procreazione assistita. Le dichiarazioni delle donatrici di ovociti erano centrali per stabilire se le donazioni fossero avvenute dietro compenso. Diverse testimoni, inizialmente sentite come indagate, avevano però reso al processo versioni non coincidenti con quelle raccolte durante l’indagine. Nel corso del giudizio di primo grado la composizione monocratica cambiò più volte; il giudice che pronunciò la condanna ascoltò soltanto cinque testimoni proposti da coimputati e non le principali testimoni dell’accusa.
La CEDU ha rilevato che la decisione di condanna si fondava in misura significativa proprio su quelle dichiarazioni. La disponibilità dei verbali delle precedenti udienze non è stata considerata sufficiente: l’importanza delle testimonianze, le divergenze tra le versioni e l’originaria posizione delle dichiaranti rendevano necessario un nuovo esame diretto davanti al giudice chiamato a decidere. La Corte d’appello, pur avendo piena giurisdizione sui fatti e sul diritto, non acquisì nuove prove; l’Alta Corte rumena non ascoltò testimoni e non rispose espressamente alla censura relativa all’immediatezza.
Il Comitato della Quarta Sezione ha quindi accertato una violazione dell’articolo 6 della Convenzione. L’assenza di un’audizione diretta dei testimoni decisivi da parte del giudice della condanna, unita alla mancanza di garanzie compensative nelle fasi successive, aveva privato gli imputati di un processo equo. La Corte non ha ritenuto necessario pronunciarsi separatamente sugli altri profili sollevati ai sensi dell’articolo 6: la sentenza non certifica quindi la fondatezza di ciascuna ulteriore contestazione formulata dai ricorrenti.
La distinta doglianza sull’articolo 7 è stata invece respinta come manifestamente infondata. Secondo la CEDU, l’interpretazione con cui i giudici nazionali avevano ricondotto il traffico di cellule umane alle fattispecie rilevanti per il gruppo criminale organizzato chiariva la disposizione applicabile ed era ragionevolmente prevedibile per professionisti del settore, eventualmente con assistenza legale. A titolo di equa soddisfazione sono stati riconosciuti 7.800 euro a ciascuno dei primi due ricorrenti, 7.800 euro congiuntamente ai successori del terzo e 10.400 euro complessivi per costi e spese, con pagamento entro tre mesi.
Lettura operativa dello Studio: quando cambia il giudice che dovrà decidere, la verifica non può fermarsi all’esistenza dei verbali. Occorre individuare quali prove siano realmente decisive, se la credibilità dei dichiaranti sia contestata, quali divergenze emergano e se il giudice della decisione abbia potuto valutarle direttamente. Vanno poi esaminati i poteri del giudice d’impugnazione e le eventuali garanzie capaci di compensare la carenza. La pronuncia riguarda il processo penale rumeno e applica l’articolo 6 CEDU al caso concreto; non introduce una regola automatica di rinnovazione per qualsiasi sostituzione del giudice in ogni ordinamento.
In pratica
Se il giudice della condanna non ha ascoltato i testimoni decisivi, verbali e trascrizioni possono non bastare: contano centralità della prova, contestazioni sulla credibilità e garanzie offerte dall’intero procedimento. La sentenza è finale e riguarda la Romania. Luigi Palma · Palma Studio.