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Afghanistan: la CPI rende pubblici quattro mandati per persecuzione di genere

La Camera preliminare II desecreta i mandati contro quattro dirigenti talebani. Le accuse riguardano il crimine contro l’umanità di persecuzione per motivi di genere e politici; non costituiscono un accertamento definitivo di colpevolezza.

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Il 5 ottobre 2026 la Camera preliminare II della Corte penale internazionale ha disposto la pubblicazione di quattro mandati d’arresto nella situazione Afghanistan. I provvedimenti erano stati emessi l’8 luglio 2025 nei confronti di Haibatullah Akhundzada e Abdul Hakim Haqqani e il 9 settembre 2025 nei confronti di Habibullah Agha e Neda Mohammad Nadim. L’esistenza dei primi due era già stata annunciata nel luglio 2025; la decisione ora rende pubblici tutti e quattro i mandati e le relative versioni redatte.

Secondo la Camera vi sono ragionevoli motivi per ritenere che i quattro indagati abbiano ordinato, sollecitato o indotto il crimine contro l’umanità di persecuzione previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), dello Statuto di Roma. Le condotte contestate riguardano la persecuzione per motivi di genere di donne, ragazze e persone non conformi alla politica talebana su genere, identità o espressione, nonché la persecuzione per motivi politici di persone considerate loro alleate. I crimini sarebbero stati commessi nel territorio afghano dal 15 agosto 2021 almeno fino al 20 gennaio 2025, attraverso una politica che avrebbe prodotto gravi privazioni di diritti e condotte collegate a omicidio, detenzione, tortura, stupro e sparizione forzata. Si tratta della valutazione richiesta per emettere un mandato: la responsabilità penale potrà essere accertata soltanto in un eventuale processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.

La decisione attribuisce rilievo alle norme e alle gerarchie socialmente costruite associate al sesso nell’interpretazione del termine “genere” nello Statuto di Roma. La Camera considera che la persecuzione possa comprendere non solo violenze dirette, ma anche forme sistemiche e istituzionalizzate di danno e privazione dei diritti. La desecretazione non equivale all’esecuzione dei mandati: la Corte non dispone di una propria forza di polizia e l’arresto dipende dalla cooperazione degli Stati e dalle circostanze concrete.

Lettura operativa dello Studio: per enti, organizzazioni e professionisti che raccolgono o conservano informazioni relative alla situazione afghana, è essenziale distinguere documentazione pubblica, materiale confidenziale e possibili elementi probatori, adottando procedure di autenticità, integrità, consenso e protezione delle persone interessate. Comunicazioni e valutazioni di rischio non devono presentare i mandati come condanne né attribuire responsabilità ulteriori rispetto a quanto affermato dalla Camera. La giurisdizione, l’ammissibilità e gli obblighi di cooperazione vanno verificati rispetto allo Stato e all’atto concretamente rilevanti.

In pratica

Trattare i provvedimenti come mandati d’arresto fondati su ragionevoli motivi, non come sentenze; verificare separatamente cooperazione statale, esecuzione e sviluppi processuali.