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DIRITTO D’IMPRESA · MERCATI INTERNAZIONALI

Motori aeronautici e componenti: nuovo controllo italiano all’esportazione verso tre Paesi

Il MAECI mantiene un’autorizzazione preventiva per motori a scoppio utilizzabili nell’aviazione e relative parti, anche se non inclusi nell’elenco ordinario dei prodotti dual use, quando la destinazione finale è Armenia, Kazakhstan o Kirghizistan.

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Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 1° settembre 2026 riguarda motori a pistone alternativo o rotativo con accensione a scintilla utilizzabili nel settore dell’aviazione e le parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a tali motori. La definizione comprende aeroplani, veicoli aerei senza pilota, elicotteri, autogiri, aerei ibridi e modelli radiocomandati. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2026.

Per le operazioni con destinazione finale Armenia, Kazakhstan o Kirghizistan diventano soggette ad autorizzazione preventiva non soltanto l’esportazione dei prodotti, ma anche la fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica. La domanda deve essere presentata all’Autorità nazionale UAMA secondo l’articolo 9 del decreto legislativo n. 221 del 2017. Il decreto interviene su prodotti che, secondo la sua motivazione, non figurano nell’allegato I del regolamento UE 2021/821, ma possono essere impiegati nella costruzione di droni militari.

La misura è collegata al rischio di riesportazione verso Russia e Bielorussia attraverso Paesi appartenenti alla stessa unione doganale eurasiatica. Il testo non include l’Iran tra le destinazioni soggette a questa autorizzazione nazionale: ricorda che l’esportazione verso l’Iran dei medesimi motori e componenti è già vietata dal regolamento UE 2023/1529, salvo le deroghe previste da tale regolamento. Non è quindi corretto trattare autorizzazione nazionale e divieto unionale come regimi equivalenti.

Quanto alla decorrenza, l’articolo 2 stabilisce che le disposizioni producono effetto dal giorno successivo all’adozione del decreto e restano in vigore per tre anni. Per i prodotti pervenuti in dogana dopo il 10 luglio 2026 senza autorizzazione, l’Agenzia delle dogane non procede allo svincolo e invita l’esportatore a presentare la domanda. La pubblicazione è avvenuta il 10 ottobre: queste date devono essere considerate separatamente nella verifica della singola spedizione.

Lettura operativa dello Studio: esportatori, spedizionieri e intermediari devono controllare caratteristiche tecniche, uso aeronautico, destinazione finale e possibile riesportazione prima di accettare l’ordine o presentare la dichiarazione doganale. Conviene acquisire dichiarazioni sull’utilizzatore finale, verificare contratti e rotte logistiche, conservare la classificazione del prodotto e coordinare tempestivamente la pratica con UAMA. La presenza di componenti non elencati come dual use non esclude, da sola, l’obbligo introdotto dal decreto.

In pratica

Per le tre destinazioni indicate, anche motori e parti non ordinariamente listati possono richiedere l’autorizzazione UAMA: la verifica va svolta prima della spedizione e non rinviata allo svincolo doganale.