PALMA STUDIO

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Australia: quando si possono oscurare voci degli estratti conto nella discovery

La Federal Court ha chiarito che singole operazioni irrilevanti possono essere oscurate dagli estratti conto prodotti in discovery, purché la redazione non impedisca di comprendere le parti rilevanti. È un ordine processuale: il merito resta pendente.

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Il 23 ottobre 2026 la Federal Court of Australia ha pronunciato e pubblicato Blue Dragon Pty Ltd v Huang (No 2), [2026] FCA 1588. Il procedimento, iscritto al New South Wales Registry nell'area Commercial and Corporations, coinvolge Blue Dragon Interior Pty Ltd, Jingyao Huang e Yingchao Pty Ltd. La questione decisa da Jackman J non riguarda la responsabilità sostanziale delle parti, ma il modo in cui l'attrice aveva eseguito un precedente ordine di discovery relativo agli estratti conto bancari.

L'ordine del 2 settembre 2026 richiedeva gli estratti che mostrassero i pagamenti ricevuti dalla società per determinati progetti e quelli effettuati per materiali, lavoro o altre spese degli stessi progetti. Blue Dragon aveva oscurato le singole voci ritenute estranee a questa categoria. Il primo convenuto ha contestato le redazioni, effettuate senza previo avviso o consenso, e ha chiesto che fossero ammesse soltanto quelle fondate sul legal professional privilege, salvo accordo tra le parti.

La Corte ha richiamato Lewis v Lewis [2021] NSWCA 168. In linea generale, un ordine di discovery non qualificato impone la produzione dell'intero documento, salvo accordo del destinatario o specifico intervento del giudice; inoltre, l'oscuramento per irrilevanza non è giustificato quando sottrae il contesto necessario a comprendere significato e portata delle parti rilevanti. La redazione di comunicazioni coperte da privilegio resta concettualmente distinta da quella di materiale semplicemente irrilevante.

Applicando tali principi agli estratti conto, Jackman J ha osservato che ogni operazione compare come voce separata. Nel caso concreto, oscurare le operazioni esterne alla categoria ordinata non avrebbe impedito di comprendere le voci lasciate visibili. La Corte ha quindi chiarito formalmente l'ordine: i documenti possono contenere redazioni per privilegio o irrilevanza, purché quelle per irrilevanza non compromettano la comprensione delle parti pertinenti. Ha inoltre prorogato la discovery al 4 novembre 2026, fissato scadenze probatorie nel 2026 e 2027, una mediazione tra il 26 marzo e il 16 aprile 2027 e una successiva udienza di case management il 23 aprile 2027.

Lettura operativa dello Studio: nei procedimenti e nelle verifiche documentali transfrontaliere, la presenza di informazioni estranee non autorizza automaticamente a oscurarle. Occorre distinguere privilegio e irrilevanza, verificare il testo dell'ordine o dell'accordo, preservare il contesto utile e rendere ricostruibile il criterio applicato. La decisione interpreta la procedura federale australiana e non stabilisce la disciplina italiana dell'esibizione, della riservatezza o della protezione dei dati; per ogni giurisdizione servono regole e professionisti competenti.

In pratica

Negli estratti conto le singole operazioni irrilevanti possono essere redatte soltanto se il contesto necessario resta comprensibile. La decisione è processuale e australiana: non risolve il merito né crea una regola universale. Luigi Palma · Palma Studio.

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