La chambre commerciale della Cour de cassation ha deciso il 7 ottobre 2026 una controversia nata da un finanziamento di 274.500 euro concesso il 30 dicembre 2008 dal Crédit Mutuel al GAEC de L’Avel. Tre persone avevano prestato garanzie personali, rispettivamente entro 100.000, 100.000 e 75.000 euro; una polizza di assicurazione sulla vita era stata inoltre costituita in pegno fino a 100.000 euro.
Il GAEC era stato sciolto il 28 febbraio 2009, posto in liquidazione e cancellato dal registro il 2 ottobre successivo. Dal 1° marzo 2009 era stata costituita un’EARL, che aveva intrapreso passaggi per il trasferimento dei prestiti e che in seguito era stata ammessa a una procedura di sauvegarde, poi convertita in liquidazione giudiziale. Dopo avere prelevato 100.000 euro dalla polizza data in pegno, la banca aveva agito contro i garanti.
La corte d’appello di Rennes aveva respinto le domande dell’istituto e disposto la restituzione della somma prelevata. Aveva ritenuto che la garanzia non potesse sopravvivere alla dissoluzione e liquidazione del debitore principale, salvo diverso accordo dei garanti sul trasferimento dei prestiti alla nuova impresa. La banca ha impugnato questa ricostruzione davanti alla Cour de cassation.
La Cour de cassation ha annullato in parte la decisione. In applicazione dell’articolo 2288 del codice civile francese nella versione anteriore alla riforma del 2021, la garanzia resta efficace per le obbligazioni sorte prima della dissoluzione della società debitrice. Nel caso esaminato il prestito a termine era stato contratto prima della dissoluzione: il fatto che il debito non fosse ancora esigibile non eliminava l’obbligazione già nata. La causa è stata rinviata alla cour d’appel di Caen, che dovrà nuovamente esaminare le conseguenze economiche; la sentenza non definisce quindi in via conclusiva quanto debba essere pagato o restituito.
Lettura operativa dello Studio: nelle operazioni francesi, lo scioglimento o la cancellazione della società non vanno trattati come una liberazione automatica dei garanti. Prima di liquidare un rapporto occorre censire la data di nascita di ciascun debito, la sua scadenza, il testo delle garanzie personali e reali e gli eventuali accordi di trasferimento o novazione. La pronuncia applica il diritto francese e una versione storica dell’articolo 2288: non è direttamente trasferibile ai contratti italiani né sostituisce l’esame del singolo atto di garanzia.
In pratica
La dissoluzione della società non cancella la garanzia per un debito già sorto: nascita ed esigibilità dell’obbligazione devono essere verificate separatamente.