Il 19 ottobre 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha annunciato l’adozione della sesta revisione della direttiva 2004/37/CE, dedicata alla protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Il comunicato, pubblicato lo stesso giorno, segnala limiti di esposizione professionale per cobalto e suoi composti inorganici, idrocarburi policiclici aromatici, 1,4-diossano e isoprene, oltre all’inserimento dei fumi di saldatura nell’allegato I.
Il testo legislativo PE-CONS 54/26 precisa il perimetro: fumi contenenti sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B. Rafforza il ruolo dei dispositivi individuali come ultima misura, dopo gli interventi tecnici e organizzativi, e prevede pause in aree senza rischio di contaminazione. Gli allegati contengono valori specifici e regimi transitori differenziati, non un’unica scadenza tecnica.
Adozione e applicazione nazionale restano tappe distinte. La direttiva (UE) 2026/2450, datata 21 ottobre, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 ottobre 2026. In base all’articolo 3 entra in vigore il ventesimo giorno successivo, il 19 novembre 2026; l’articolo 2 assegna agli Stati membri due anni dall’entrata in vigore per il recepimento, con termine quindi al 19 novembre 2028. La pubblicazione europea rende certo il calendario della direttiva, ma non equivale all’adozione delle misure nazionali di recepimento.
In pratica
Sul piano organizzativo, l’annuncio può essere l’occasione per preparare un fascicolo delle lavorazioni interessate, delle sostanze utilizzate e delle verifiche già disponibili, da confrontare con i professionisti della sicurezza. È utile separare gli obblighi attuali dagli adeguamenti futuri, assegnando responsabilità e controlli sulle scadenze. Una raccolta documentale non sostituisce valutazioni del rischio, misurazioni o giudizi specialistici di conformità; il collegamento all’area compliance riguarda il coordinamento dei processi e dei documenti.
