Il 30 ottobre 2026 la Veterinary Medicines Directorate ha annunciato la chiusura dell’Accredited Internet Retailer Scheme, il precedente programma volontario per i rivenditori internet. Il registro AIRS è stato rimosso e il relativo logo non è più valido. L’avviso non è una decisione sanzionatoria né l’esito di un’istruttoria: comunica il passaggio al sistema di registrazione e rinvia alle guidance ufficiali per i requisiti applicabili.
Per la Gran Bretagna, la VMD indica che chi vende online medicinali veterinari classificati POM-V, POM-VPS o NFA-VPS deve registrarsi prima di effettuare la fornitura e mostrare il nuovo logo di registered online retailer. Nelle parti del sito in cui i medicinali sono offerti devono inoltre essere disponibili l’indicazione di rivenditore registrato, le informazioni per rivolgere una richiesta alla VMD e il collegamento al registro. La registrazione riguarda il sito: la guidance precisa che ogni website utilizzato per la vendita deve essere registrato e che le variazioni dei dati devono essere comunicate.
L’Irlanda del Nord segue un percorso territoriale distinto. La guidance VMD richiama il regolamento (UE) 2019/6, applicabile nel quadro del Windsor Framework, e richiede ai rivenditori online di mostrare il logo comune dell’Irlanda del Nord su ogni pagina nella quale sono offerti medicinali veterinari. Il logo deve rimandare alla voce del rivenditore nel registro VMD. Il logo GB e quello nordirlandese non sono quindi intercambiabili e la fonte non estende automaticamente il medesimo regime alle attività rivolte ad altri territori.
La VMD riferisce di avere scritto ai rivenditori già registrati fornendo il logo appropriato. La guidance avverte di non copiare l’immagine dalla pagina informativa e di utilizzare il file assegnato, collegandolo al registro. Per le interfacce digitali il requisito deve essere verificato anche nelle versioni mobile: un marchio presente soltanto nella homepage o nel footer non dimostra, da solo, che le informazioni siano disponibili in ogni parte pertinente dell’offerta.
La qualificazione della fonte pone un limite importante. Il comunicato descrive l’avvio dei nuovi loghi e la cessazione di AIRS, ma non accerta violazioni di singoli operatori e non documenta provvedimenti contro imprese specifiche. Le condizioni di classificazione, prescrizione, fornitura e vendita dei medicinali restano disciplinate dalle regole richiamate nelle guidance; il logo segnala la registrazione del canale online e non equivale a un’approvazione commerciale generale dei prodotti o del rivenditore.
Lettura operativa dello Studio: un’impresa che venda medicinali veterinari nel Regno Unito dovrebbe mappare separatamente Gran Bretagna e Irlanda del Nord, censire tutti i domini e i percorsi di acquisto, associare a ciascun sito il logo corretto e verificare che link, diciture e contatti funzionino in ogni pagina rilevante e su dispositivi mobili. Nei rapporti con operatori italiani o europei vanno distinti territorio di offerta, categoria del medicinale, soggetto registrato e responsabilità contrattuali per l’aggiornamento del sito. Il controllo tecnico del badge non sostituisce la verifica della disciplina sostanziale né prova l’ammissibilità di una singola vendita transfrontaliera.
In pratica
Per la vendita online di medicinali veterinari nel Regno Unito, logo, registro e pagina di offerta devono corrispondere al territorio effettivo: Gran Bretagna e Irlanda del Nord seguono percorsi distinti e il vecchio logo AIRS non è più valido. Luigi Palma · Palma Studio.
