Con la sentenza Zalando SE contro Commissione europea, T-203/24, ECLI:EU:T:2026:642, pronunciata e pubblicata il 7 ottobre 2026, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso della società. Zalando chiedeva l’annullamento della decisione C(2024) 5079 final del 12 luglio 2024, che aveva negato l’accesso a trentaquattro documenti. Il materiale riguardava la metodologia, i dati acquistati da fornitori specializzati e il codice impiegato dalla Commissione per calcolare il numero medio mensile di destinatari attivi, rilevante per determinare la tariffa di vigilanza dovuta dai fornitori di piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi del Digital Services Act.
Il Tribunale ha ritenuto corretta l’applicazione delle eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001. Per una parte dei documenti, la divulgazione avrebbe inciso sugli interessi commerciali dei fornitori dei dati e delle metodologie. Per altri documenti, il diniego era giustificato dalla tutela di procedimenti giurisdizionali allora pendenti, compresa la necessità di preservare la parità delle armi della Commissione nelle controversie collegate alla designazione delle piattaforme e al calcolo delle tariffe. Il giudizio non introduce una nuova tariffa e non modifica direttamente gli obblighi sostanziali del DSA: decide sulla legittimità del rifiuto di accesso.
È stato escluso anche un accesso parziale, perché i documenti richiesti risultavano integralmente coperti dalle eccezioni riconosciute. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che Zalando non avesse indicato circostanze concrete sufficienti a dimostrare un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Il diritto di accesso ai documenti riconosciuto dall’articolo 42 della Carta può essere soggetto ai limiti stabiliti dal regolamento n. 1049/2001; il diritto di accesso al proprio fascicolo, collegato all’articolo 41, segue invece un regime distinto e non coincide con l’accesso pubblico ai documenti. Il ricorso è stato respinto e Zalando è stata condannata alle spese. La sentenza del Tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di giustizia sui soli punti di diritto; alla data di questo articolo, la fonte ufficiale non documenta la proposizione di un’impugnazione.
Lettura operativa dello Studio: per le imprese soggette al DSA, la trasparenza non consente automaticamente di ottenere dati commerciali riservati, metodologie proprietarie o documenti collegati alla strategia processuale di un’istituzione. Una domanda di accesso dovrebbe identificare con precisione i documenti, distinguere l’interesse dell’impresa dall’interesse del pubblico e spiegare in modo verificabile perché la divulgazione sarebbe necessaria. In presenza di un procedimento in cui l’impresa è parte, occorre valutare separatamente gli strumenti di accesso al fascicolo e le regole processuali applicabili, senza presumere che il regolamento sull’accesso pubblico offra la stessa tutela.
In pratica
Nelle richieste di documenti UE, distinguere accesso pubblico, accesso al fascicolo e interesse commerciale: un richiamo generico alla trasparenza non supera le eccezioni del regolamento n. 1049/2001.