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Citigold: l’interesse economico non basta per l’azione derivativa

La Federal Court respinge la domanda di due investitori: non hanno provato di essere soci o di avere un diritto attuale all’iscrizione. Anche in via alternativa, gli indizi non dimostrano una seria questione da giudicare sull’asserito insider trading.

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Il 6 novembre 2026 la Federal Court of Australia ha respinto la domanda con cui Grayson Family Ltd Partnership LLLP e Alan Grayson, quale trustee di un piano pensionistico, chiedevano l’autorizzazione a promuovere un’azione derivativa per conto di Citigold Corporation Limited. Le pretese proposte riguardavano insider trading e violazioni dei doveri degli amministratori in relazione al collocamento, il 2 giugno 2020, di 150 milioni di azioni Citigold a PAL Group al prezzo di 0,005 dollari australiani ciascuna. La decisione non accerta che tali violazioni siano avvenute: stabilisce che i presupposti per autorizzare l’azione non sono stati dimostrati.

Il primo ostacolo è la legittimazione. Gli istanti non risultavano iscritti nel registro dei soci e sostenevano di detenere indirettamente un interesse beneficiario nelle azioni attraverso Citicorp Nominees e Charles Schwab. Il giudice Jackman ha distinto l’interesse economico dell’investitore dal requisito previsto dal Corporations Act 2001: per essere una persona avente diritto all’iscrizione occorre un titolo attuale, non la sola possibilità di compiere in futuro i passaggi necessari al trasferimento. I rapporti giuridici nella catena di custodia non erano stati provati e gli istanti non avevano dimostrato di avere già assunto quei passaggi.

Durante l’udienza gli istanti hanno prodotto una nuova dichiarazione per sostenere che il primo ricorrente avesse acquistato 8,5 milioni di azioni nel giugno 2026. La Corte non ha ammesso quei paragrafi perché presentati dopo il termine e perché i resistenti non avrebbero potuto indagare adeguatamente le circostanze dell’acquisto. Il giudice aveva proposto di procedere, ai soli fini processuali e senza formulare un accertamento, sulla base di un’assunzione sfavorevole che avrebbe potuto rimuovere il pregiudizio; gli istanti non l’hanno accettata. La sentenza precisa quindi che non è stata accertata un’utilizzazione impropria del registro dei soci.

La Corte ha esaminato anche l’ipotesi alternativa in cui la legittimazione fosse stata provata. Gli istanti collegavano il collocamento del 2 giugno 2020 alle informazioni positive su finanziamento e tecnologia mineraria pubblicate da Citigold il 29 luglio successivo. Tuttavia non vi era prova diretta che quelle informazioni esistessero già alla data del collocamento o fossero state comunicate tra i soggetti indicati. La società aveva inoltre fornito una spiegazione documentata collegata al fabbisogno di capitale circolante, alla scarsa liquidità e ai costi di mantenimento delle concessioni minerarie. Per questo non è stata dimostrata neppure una seria questione da giudicare, pur applicando la soglia relativamente bassa prevista per l’autorizzazione.

Gli ordini respingono l’intera domanda, compresa la tutela interlocutoria. La questione delle spese resta separata: i resistenti devono depositare memorie entro il 23 novembre, gli istanti entro il 7 dicembre e l’eventuale replica entro il 14 dicembre 2026; la decisione sarà assunta sugli atti. Lettura operativa dello Studio: nelle azioni societarie occorre verificare prima la posizione formale del soggetto, la catena di custodia delle partecipazioni e l’attualità del diritto all’iscrizione; sul merito, cronologia e variazione del prezzo non sostituiscono la prova dell’esistenza, materialità e comunicazione dell’informazione. La disciplina è federale australiana e non si trasferisce automaticamente alle azioni sociali italiane o europee.

In pratica

Nelle controversie societarie, legittimazione e merito richiedono fascicoli distinti: registro, catena di custodia, titoli attuali e prova dell’informazione devono precedere le inferenze economiche. Luigi Palma · Palma Studio.

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