Il 4 novembre 2026 la High Court of Australia ha respinto l’appello di Uber Australia Pty Ltd contro il Chief Commissioner of State Revenue del New South Wales. Il contenzioso riguardava gli esercizi chiusi dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2020 e accertamenti di payroll tax per circa 81 milioni di dollari australiani. Il tributo è disciplinato dal Payroll Tax Act 2007 (NSW): la decisione non applica una legge federale e non stabilisce automaticamente il trattamento fiscale in ogni Stato o Territorio australiano.
Il meccanismo esaminato era quello della piattaforma di ridesharing. Il passeggero pagava elettronicamente la tariffa a Uber; la società detraeva la propria service fee e altre voci e riversava il saldo al driver. In primo grado gli accertamenti erano stati revocati: pur considerando i Driver Contracts come contratti rilevanti, il giudice non aveva trattato le somme riversate come wages. La Court of Appeal del New South Wales aveva rovesciato questo secondo passaggio e la High Court ha ora confermato l’esito d’appello.
La maggioranza, formata dal Chief Justice Gageler e dai giudici Gordon, Edelman, Gleeson, Jagot e Beech-Jones, ha ritenuto che il Driver Contract fosse un relevant contract. Una volta accettata una corsa e preso a bordo il passeggero, il contratto imponeva al driver obblighi verso Uber sulla prestazione: trasporto alla destinazione indicata, standard di abilità, cura e professionalità, requisiti su veicolo, licenze, assicurazione e uso dei dati. Il fatto che il beneficio fisico del trasporto fosse ricevuto dal passeggero non impediva che il servizio fosse fornito anche a Uber nel funzionamento del proprio sistema di ridesharing.
La Corte ha respinto anche l’eccezione relativa all’uso dell’automobile del driver. Per la maggioranza, la guida non era meramente accessoria all’uso di un bene del prestatore: automobile e attività di guida erano entrambe centrali, mentre l’oggetto principale del contratto era la prestazione del servizio di trasporto secondo le condizioni della piattaforma. La fattispecie è stata quindi distinta da un contratto nel quale il lavoro sia soltanto strumentale o secondario rispetto alla disponibilità di una macchina o di un’attrezzatura.
Sul flusso economico, la maggioranza ha letto la sezione 35 come una norma che costruisce un concetto autonomo e più ampio di wages. Le somme crescevano con distanza e numero delle corse ed erano dunque connesse al lavoro svolto. La definizione contrattuale di Uber come limited payment collection agent non è stata considerata decisiva: i giudici hanno valorizzato i diritti della piattaforma di trattenere la commissione e, in determinate circostanze, modificare o annullare la tariffa. Per questo le somme riversate sono state trattate come pagamenti di Uber ai driver in relazione alla prestazione di lavoro prevista dal contratto rilevante.
Il giudice Steward ha dissentito. Secondo la sua lettura, il servizio di trasporto era fornito al passeggero, non a Uber, e il riversamento della tariffa avveniva nell’adempimento dell’incarico di riscossione, senza lo scambio retributivo richiesto dalla disciplina sul payroll. La decisione finale resta tuttavia quella della maggioranza: appello respinto con spese. Le motivazioni ufficiali precisano che la copia pubblicata il 4 novembre è ancora soggetta a revisione formale prima dell’inserimento nei Commonwealth Law Reports.
Lettura operativa dello Studio: per piattaforme e imprese che incassano somme da clienti e le trasferiscono a prestatori indipendenti, la sola etichetta di agente di pagamento non chiude l’analisi. Occorre ricostruire diritti e obblighi effettivi: standard della prestazione, poteri su accesso e tariffe, percorso del denaro, trattenute, titolarità delle somme e collegamento quantitativo con il lavoro. La sentenza non trasforma i driver in dipendenti per ogni scopo e non si applica automaticamente fuori dal New South Wales; segnala però che contratti, architettura dei pagamenti e legislazione territoriale vanno esaminati insieme prima di stimare il rischio fiscale.
In pratica
Nel modello di piattaforma, qualifiche contrattuali, poteri operativi e flussi di pagamento devono essere letti insieme. La decisione è di vertice ma resta circoscritta al payroll tax del New South Wales. Luigi Palma · Palma Studio.