Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno deciso il 26 maggio 2026, con deposito del 3 novembre, il ricorso promosso da medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale contro la Presidenza del Consiglio dei ministri. I ricorrenti chiedevano il risarcimento per il periodo 2008–2015, sostenendo che la disciplina italiana allora vigente sull’orario massimo settimanale e sul riposo giornaliero fosse incompatibile con la direttiva 2003/88/CE. La Corte d’appello di Roma aveva respinto la domanda e la Cassazione ha confermato quell’esito, rigettando il ricorso.
La sentenza ricostruisce la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione come rimedio subordinato a tre condizioni: la norma europea deve attribuire diritti ai singoli, la violazione deve essere sufficientemente qualificata e deve esistere un nesso causale diretto con il danno. Il punto decisivo era il secondo. Secondo le Sezioni Unite, le disposizioni introdotte nel 2007 e nel 2008 e rimaste applicabili fino alla loro abrogazione con la legge n. 161/2014 non costituivano, per il solo fatto della loro formulazione, una violazione manifesta e grave della direttiva.
La Corte valorizza il contesto normativo complessivo: i limiti europei potevano essere attuati anche attraverso la contrattazione collettiva e la disciplina italiana non autorizzava automaticamente orari illimitati o la soppressione generalizzata dei riposi. La successiva modifica legislativa, adottata anche dopo il confronto con la Commissione europea, non è stata trattata come confessione retroattiva di un illecito. Allo stesso modo, l’avvio e lo sviluppo di una procedura d’infrazione non equivalgono, da soli, a un accertamento giudiziale definitivo di responsabilità dello Stato.
Le Sezioni Unite hanno inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Hanno ritenuto chiari i parametri europei rilevanti e hanno qualificato la questione centrale come interpretazione della disciplina nazionale e dei contratti collettivi. La sentenza non riduce quindi i limiti dell’orario e del riposo stabiliti dal diritto dell’Unione, ma nega che la sola struttura delle norme italiane previgenti basti a integrare il requisito della violazione sufficientemente qualificata richiesto per la responsabilità dello Stato legislatore.
La decisione distingue espressamente questo profilo dalle pretese verso il datore di lavoro. Se, nel concreto rapporto, il medico ha lavorato oltre i limiti o non ha fruito dei riposi dovuti, possono restare azionabili i rimedi previsti dall’ordinamento interno nei confronti dell’azienda sanitaria o dell’amministrazione datrice. La Cassazione non accerta però in questa causa singoli turni, ore eccedenti o riposi omessi: il giudizio riguardava la diversa domanda risarcitoria rivolta allo Stato per la disciplina legislativa.
Lettura operativa dello Studio: nei contenziosi fondati sul diritto dell’Unione occorre separare la compatibilità astratta della norma nazionale, il requisito rafforzato necessario per la responsabilità dello Stato e l’inadempimento concreto del datore o della controparte. Per imprese e amministrazioni, registri dell’orario, turni, accordi collettivi, richieste di riposo e responsabilità organizzative restano quindi centrali. La pronuncia non autorizza a considerare irrilevanti i limiti europei e non trasforma il rigetto della domanda contro lo Stato in una decisione su ogni possibile pretesa individuale.
In pratica
La responsabilità dello Stato per violazione del diritto UE richiede una violazione sufficientemente qualificata; il rispetto concreto di orario e riposi resta una verifica distinta, fondata su organizzazione e documenti del rapporto. Luigi Palma · Palma Studio.