Il 22 ottobre 2026 la Quinta Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha notificato la sentenza Casali c. San Marino, relativa ai ricorsi nn. 12744/24 e 33586/24. Il caso nasceva da un commento pubblicato su Facebook nel 2021 nei confronti di un politico ed ex ministro sammarinese. Il ricorrente era stato condannato in primo grado a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, e la decisione era stata confermata in appello. Il giudice di terza istanza lo aveva poi assolto l’11 giugno 2024, con decisione depositata il 15 luglio, rilevando carenze nella valutazione delle prove, nella motivazione e nelle garanzie della difesa.
La parte civile si era rivolta il 22 luglio 2024 al Giudice per i rimedi straordinari mediante una querela nullitatis. Con sentenza del 5 ottobre 2024, notificata il 9 ottobre, quel giudice aveva annullato l’assoluzione senza rinviare il procedimento, facendo così rivivere la condanna pronunciata in appello. La CEDU ha esaminato questo passaggio distinguendolo dalle doglianze sulla correttezza delle fasi precedenti: non ha rivalutato in proprio il contenuto del commento, la prova o la colpevolezza, ma ha verificato se l’organo e il rimedio utilizzati avessero una base legale conforme alla garanzia del giudice costituito per legge.
Sull’articolo 6 § 1, la Corte ha rilevato che l’azione non era prevista da una legge parlamentare né derivava dall’interpretazione di una specifica disposizione normativa. Nel sistema sammarinese richiamato dalla sentenza, la querela nullitatis operava nei procedimenti civili, mentre in materia penale la competenza statutaria del Giudice per i rimedi straordinari riguardava la revisione. Mancava inoltre una disciplina legale della procedura penale seguita nel caso. La Camera ha quindi concluso che il giudice aveva manifestamente oltrepassato i poteri attribuitigli e non poteva essere considerato un tribunale costituito per legge per quella controversia.
La violazione dell’articolo 10 discende dalla stessa carenza di legalità: l’ingerenza nella libertà di espressione, costituita dalla condanna tornata efficace attraverso quella procedura, non era «prevista dalla legge». Per questa ragione la Corte non ha svolto il successivo bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione e non ha affermato che qualsiasi sanzione per dichiarazioni sui social media violi la Convenzione. Ha inoltre ritenuto non necessario esaminare nel merito le ulteriori doglianze sull’equità delle prime fasi del processo. A titolo di equa soddisfazione sono stati riconosciuti 5.000 euro per danno non patrimoniale e 19.000 euro per spese; la sentenza di Camera resta soggetta al regime di definitività dell’articolo 44 § 2.
Lettura operativa dello Studio: nei procedimenti in cui una decisione favorevole viene rimossa mediante un rimedio straordinario, occorre verificare separatamente fonte normativa del rimedio, competenza dell’organo, regole procedurali, termini, contraddittorio ed effetti della decisione. Casali riguarda l’ordinamento di San Marino e non crea una regola processuale italiana; chiarisce però che prevedibilità e legalità della procedura sono parte della garanzia del giudice costituito per legge e possono incidere anche sulla legittimità dell’ingerenza in un diritto sostanziale. Prima di applicare questo precedente a un altro caso vanno confrontati testo legislativo, giurisdizione, fase processuale e stato definitivo della pronuncia.
In pratica
Un rimedio straordinario non può essere costruito senza una base legale prevedibile per far rivivere una condanna: competenza, procedura ed effetti devono risultare dalla legge applicabile. La sentenza Casali riguarda San Marino e non è ancora definitiva. Luigi Palma · Palma Studio.