La sentenza Cherkasov e Kuzin c. Ucraina riguarda due pensionati originari di Donetsk, trasferitisi in territori controllati dal governo e registrati come sfollati interni. Dal luglio 2016 il pagamento delle loro pensioni fu sospeso perché non avevano comunicato un conto presso Oshchadbank, la banca statale indicata dalla normativa secondaria per l’erogazione delle prestazioni agli sfollati. Entrambi aprirono successivamente il conto richiesto, ottenendo la ripresa dei pagamenti e gli arretrati.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 per il periodo anteriore al 1° gennaio 2017. Il problema non era l’esistenza del diritto alla pensione, che non era contestata, ma la qualità della base normativa usata per sospenderne il pagamento. La legge allora vigente consentiva al pensionato di indicare il proprio conto, mentre il regolamento subordinato imponeva agli sfollati la banca statale. Secondo la Corte, i giudici nazionali non avevano risolto con motivazione chiara il contrasto tra queste disposizioni né chiarito il rapporto con le cause legali di sospensione.
La Corte ha invece escluso la violazione dell’articolo 14, letto insieme al diritto di proprietà. La procedura differenziata perseguiva lo scopo legittimo di assicurare un’amministrazione sicura ed efficace dei pagamenti durante un periodo eccezionale di conflitto e sfollamento di massa. I ricorrenti non avevano inoltre indicato difficoltà pratiche tali da rendere eccessivamente gravoso aprire il conto designato. Sono stati riconosciuti 800 euro a ciascuno per danno non patrimoniale e 2.000 euro a ciascuno per le spese, da versare ai rappresentanti.
Lo stato della decisione è essenziale: si tratta di una sentenza di Camera notificata l’8 ottobre 2026, non ancora definitiva alla data della fonte e soggetta alle condizioni dell’articolo 44, paragrafo 2, della Convenzione. La pronuncia riguarda l’Ucraina e il contesto degli sfollati interni; non introduce direttamente una nuova regola previdenziale o bancaria applicabile in Italia.
Lettura operativa dello Studio: quando una prestazione patrimoniale può essere pagata soltanto attraverso un determinato intermediario, occorre verificare che il vincolo abbia una base normativa accessibile, chiara e coerente con le fonti di rango superiore. La decisione mostra anche che l’illegalità dell’ingerenza nel diritto di proprietà non comporta automaticamente una discriminazione: scopo, proporzionalità e onere individuale richiedono una valutazione autonoma. Enti e intermediari dovrebbero quindi documentare separatamente il fondamento del potere, la ragione della differenza di trattamento e le alternative concretamente disponibili.
In pratica
Un vincolo sulle modalità di pagamento richiede una base normativa chiara; legalità dell’ingerenza e discriminazione restano verifiche distinte.