Con decisione del 13 ottobre 2026, comunicata il 22 ottobre, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha esaminato congiuntamente cinque ricorsi contro la Romania presentati da giudici o ex giudici. I ricorrenti avevano ottenuto decisioni nazionali che riconoscevano somme collegate a trattamenti retributivi ritenuti discriminatori rispetto ad altre categorie di magistrati, pubblici ministeri e dipendenti pubblici. Lamentavano che l’esecuzione non fosse stata completata e invocavano l’articolo 6 della Convenzione, quanto al diritto all’esecuzione delle decisioni, e l’articolo 1 del Protocollo n. 1, sulla protezione dei beni.
La Camera, all’unanimità, ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Il comunicato del Registro ribadisce anzitutto che uno Stato non può invocare in via generale la mancanza di fondi per sottrarsi a un debito risultante da una sentenza. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha considerato eccezionali l’entità e la scarsa prevedibilità degli obblighi finanziari, il contesto di crisi economica e fiscale, la procedura europea per disavanzo e la progressiva definizione dei crediti attraverso numerosi contenziosi e decisioni interpretative.
Secondo la sintesi ufficiale, la Romania aveva introdotto meccanismi legislativi prevedibili di pagamento rateale e successivo differimento, effettuando nel tempo pagamenti consistenti e cercando di conciliare esecuzione, consolidamento fiscale e continuità dei servizi pubblici essenziali. La Corte ha inoltre considerato la situazione personale dei ricorrenti: le somme residue erano rilevanti, ma i loro redditi o pensioni risultavano superiori alle medie nazionali e l’attesa non li privava dell’unico mezzo di sussistenza. In questo quadro specifico, il ritardo non avrebbe compromesso l’essenza del diritto all’esecuzione né imposto un onere individuale eccessivo.
Il comunicato affronta anche il rapporto tra giurisdizione e politica di bilancio. Rileva che la giurisprudenza costituzionale e di cassazione aveva contribuito a riconfigurare la disciplina delle retribuzioni senza una modifica formale delle leggi succedutesi. Quando i giudici decidono su componenti retributive dalle quali possono trarre beneficio, può emergere un rischio di conflitto d’interessi personale o istituzionale. La CEDU ricorda però anche che priorità di spesa e allocazione delle risorse spettano in primo luogo a legislativo ed esecutivo, ai quali compete un ampio margine di apprezzamento. Queste osservazioni non equivalgono a un accertamento di illecito a carico dei magistrati ricorrenti.
Lettura operativa dello Studio: nei procedimenti sull’esecuzione di decisioni pecuniarie contro lo Stato non basta contrapporre in astratto autorità del giudicato e vincoli di bilancio. Occorre ricostruire titolo, importi, pagamenti eseguiti, calendario normativo, prevedibilità delle misure, durata, situazione individuale del creditore e incidenza concreta del ritardo. La decisione non autorizza sospensioni generalizzate per difficoltà finanziarie: mostra invece una valutazione strettamente legata a circostanze eccezionali e al bilanciamento documentato nel singolo caso.
In pratica
La CEDU ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e la decisione è finale. Il risultato dipende da circostanze fiscali eccezionali, pagamenti progressivi e situazione dei ricorrenti; non trasforma la carenza di fondi in una giustificazione ordinaria per non eseguire le sentenze. Luigi Palma · Palma Studio.