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DIRITTO INTERNAZIONALE · DIRITTO INTERNAZIONALE

Reati ministeriali: alla Camera va comunicata la valutazione sui possibili concorrenti

La Corte costituzionale impone al collegio ministeriale di motivare e comunicare la valutazione sulla possibile partecipazione di un terzo ai medesimi reati dei ministri; resta invece legittimo il procedimento ordinario per le false informazioni al pubblico ministero.

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Con la sentenza n. 190, depositata il 6 novembre 2026, la Corte costituzionale ha deciso il conflitto promosso dalla Camera dei deputati nel contesto del procedimento relativo alla liberazione e al rimpatrio di Osama Almasri. La Camera contestava che il Collegio per i reati ministeriali e la Procura di Roma non avessero attivato la procedura speciale nei confronti dell’allora capo di gabinetto del Ministro della giustizia. La Corte ha circoscritto l’esame alle prerogative parlamentari previste dall’articolo 96 della Costituzione e dalla legislazione sui reati ministeriali: la sentenza non stabilisce se siano stati commessi reati, non attribuisce responsabilità alla persona coinvolta e non decide questioni generali sulla cooperazione con la Corte penale internazionale.

La garanzia parlamentare può riguardare anche soggetti non membri del Governo quando il giudice ravvisi una loro possibile partecipazione, a titolo di concorso, nel medesimo reato ministeriale. La prima qualificazione resta però giudiziaria: non spetta alla Camera individuare autonomamente i concorrenti. Nel caso concreto il Collegio aveva trasmesso alla Camera gli atti relativi ai ministri senza esporre le ragioni per le quali non riteneva configurabile la partecipazione della capo di gabinetto. Questa omissione ha impedito alla Camera di conoscere l’effettivo perimetro della valutazione e, se del caso, di tutelare le proprie attribuzioni.

La Corte ha quindi accolto il ricorso solo in parte: il Collegio doveva dichiarare e motivare la propria valutazione sulla possibile partecipazione della funzionaria ai reati ministeriali e la Procura doveva comunicarla alla Camera. Il dispositivo non impone una conclusione positiva sul concorso, non estende automaticamente la richiesta di autorizzazione e non formula alcun giudizio di colpevolezza. L’effetto della pronuncia è ripristinare un passaggio informativo e motivazionale necessario perché Parlamento e autorità giudiziaria possano esercitare le rispettive competenze.

È invece infondata la pretesa di applicare la procedura ministeriale al separato reato ipotizzato dall’articolo 371-bis del codice penale, relativo a false informazioni al pubblico ministero. Per la Corte, la sola connessione fattuale o funzionale con un reato ministeriale non basta: la garanzia riguarda i concorrenti nel medesimo reato, non chi sia indagato per un diverso illecito, anche se le indagini toccano fatti collegati. La Procura poteva dunque iscrivere e coltivare quel procedimento nelle forme ordinarie senza autorizzazione della Camera.

Lettura operativa dello Studio: nei fascicoli che incrociano responsabilità governativa, collaborazione amministrativa e procedimenti ordinari occorre separare tre domande: se il fatto contestato sia lo stesso reato ministeriale; se il terzo vi abbia potenzialmente concorso; se esistano invece reati autonomi soltanto connessi. Per ciascun piano vanno documentati qualificazione, motivazione, comunicazioni istituzionali e competenza. La sentenza tutela la trasparenza tra poteri, ma non trasforma una contestazione o una connessione investigativa in un esito penale già accertato.

In pratica

Nei procedimenti collegati a reati ministeriali, l’informazione alla Camera deve rendere verificabile il perimetro del possibile concorso; i reati autonomi restano però soggetti alle regole ordinarie. Luigi Palma · Palma Studio.

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