PALMA STUDIO

BANCHE E FINANZA · EUROPA

Fondo di risoluzione unico: annullato il contributo ABN AMRO per i recuperi oltre cinque anni

Il Tribunale UE annulla la decisione 2023 del Comitato di risoluzione unico per ABN AMRO Hypotheken Groep: il CRU poteva correggere i contributi 2019-2022, ma non recuperare nel 2023 gli aggiustamenti 2016-2018 dopo oltre cinque anni.

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Il 4 novembre 2026 il Tribunale dell’Unione europea ha deciso la causa T-428/23, promossa da ABN AMRO Bank e ABN AMRO Hypotheken Groep contro il Comitato di risoluzione unico. La decisione impugnata del 2 maggio 2023 aveva fissato il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2023 e vi aveva incorporato sette aggiustamenti riferiti agli anni dal 2016 al 2022. Gli aggiustamenti riguardavano il trattamento, nel passivo di ABN AMRO Hypotheken Groep, di una posta contabile collegata a operazioni di cartolarizzazione.

Il Tribunale ha anzitutto respinto la tesi secondo cui quella posta non rientrasse nel passivo rilevante o dovesse essere esclusa come passività infragruppo per evitare un doppio conteggio. Ha ritenuto corretta l’applicazione dell’articolo 70 del regolamento n. 806/2014 e del regolamento delegato n. 2015/63: il fatto che l’assetto contabile producesse un doppio conteggio economico nel gruppo non autorizzava il CRU a creare un’esclusione non prevista dalla disciplina. La sentenza non esclude quindi la posta dall’imponibile per principio.

Sono state respinte anche le censure fondate sul legittimo affidamento. Il silenzio del CRU negli anni precedenti e i contatti con la banca centrale olandese non costituivano assicurazioni precise e incondizionate provenienti dall’autorità competente. Le precedenti decisioni annuali, basate su dati incompleti o non corretti, non potevano consolidare l’aspettativa che l’interpretazione fosse definitivamente accettata. Il Tribunale ha però distinto questa conclusione dall’esigenza autonoma di certezza giuridica e di esercizio del potere entro un termine ragionevole.

Poiché la normativa non fissava un termine specifico per rettificare i contributi, il Tribunale lo ha ricavato dalle circostanze del caso e dai principi di certezza giuridica. Ha considerato irragionevole attendere più di cinque anni tra la decisione annuale originaria e la richiesta di adeguamento, salvo che il ritardo sia giustificato da condotte dilatorie o mala fede dell’istituto, non provate nel caso concreto. Di conseguenza il CRU non poteva più recuperare nel 2023 gli aggiustamenti relativi al 2016, 2017 e 2018; poteva invece correggere quelli per il 2019, 2020, 2021 e 2022, ancora entro il quinquennio.

Il vizio sui primi tre anni incideva sul calcolo complessivo del contributo 2023. Per questo il Tribunale ha annullato la decisione SRB/ES/2023/23 nella parte riguardante ABN AMRO Hypotheken Groep e ha rimesso al CRU il compito di limitarne l’importo a quanto effettivamente dovuto. Ha respinto la richiesta del CRU di mantenere temporaneamente gli effetti dell’atto: l’importo da restituire è stato considerato limitato rispetto alle risorse complessive del Fondo e non erano state indicate cause analoghe tali da mettere a rischio la stabilità finanziaria. L’annullamento opera quindi senza il periodo transitorio di sei mesi richiesto dal Comitato.

Lettura operativa dello Studio: la pronuncia non introduce una prescrizione generale e automatica di cinque anni per ogni pretesa del CRU, ma applica il termine ragionevole alle circostanze documentate della causa. Per banche e gruppi finanziari diventa essenziale conservare la riconciliazione tra bilanci, cartolarizzazioni, passività infragruppo, dichiarazioni annuali e interlocuzioni con l’autorità. In caso di rettifica occorre separare la correttezza sostanziale del dato dalla tempestività del recupero: un importo può essere astrattamente dovuto e tuttavia non più rettificabile dopo un ritardo irragionevole.

In pratica

Nel calcolo dei contributi al Fondo di risoluzione unico, correttezza della base e tempestività della rettifica sono controlli distinti: il Tribunale convalida il criterio contabile ma annulla il recupero oltre cinque anni. Luigi Palma · Palma Studio.

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