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DIRITTO D’IMPRESA · ITALIA

Assemblee societarie a distanza: cosa cambia dal 1° ottobre 2026

È terminata l’ultima proroga dell’articolo 106 del decreto Cura Italia. Le assemblee telematiche non sono automaticamente vietate, ma non possono più fondarsi sulla deroga emergenziale: occorre verificare disciplina ordinaria e statuto.

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L’articolo 4, comma 11, del decreto-legge n. 200/2025, convertito dalla legge n. 26/2026, aveva prorogato al 30 settembre 2026 il termine previsto dall’articolo 106, comma 7, del decreto-legge n. 18/2020. La scadenza è quindi maturata il 30 settembre: non si tratta di un nuovo provvedimento adottato in ottobre, ma dell’effetto temporale di una disposizione già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2026.

Nel periodo di applicazione, l’articolo 106 consentiva a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici di prevedere nell’avviso di convocazione il voto elettronico o per corrispondenza e la partecipazione mediante telecomunicazione, anche in deroga a differenti disposizioni statutarie. Poteva essere prevista anche un’assemblea esclusivamente telematica, a condizione di garantire identificazione, partecipazione ed esercizio del voto. Per le società a responsabilità limitata era inoltre contemplato, nei limiti della norma, il ricorso alla consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.

Dal 1° ottobre 2026 viene meno questa base derogatoria straordinaria. La scadenza non equivale però a un divieto generale delle assemblee a distanza: la possibilità e le modalità devono essere valutate secondo il codice civile, la forma societaria, lo statuto e le regole applicabili al caso concreto. Allo stesso modo, non è prudente considerare automaticamente ancora utilizzabili tutte le soluzioni adottate durante il periodo emergenziale.

A mio avviso, il passaggio richiede un controllo prima della prossima convocazione. Occorre leggere insieme statuto e avviso, verificare come vengono identificati i partecipanti, come si garantiscono intervento e voto e se serva un adeguamento statutario. Questa è una lettura operativa della scadenza normativa, non un giudizio sulla validità di una specifica assemblea.

In pratica

Non riutilizzare automaticamente i modelli emergenziali: verificare statuto, tipo societario e disciplina ordinaria prima di convocare un’assemblea a distanza o ibrida.