PALMA STUDIO

GOVERNI E IMPRESE · ITALIA

Plastica riciclata per alimenti: nuove sanzioni e banca dati dal 14 novembre

Il decreto legislativo n. 199/2026 adegua la disciplina italiana sui materiali di plastica riciclata destinati al contatto con alimenti. Dal 14 novembre cambia la matrice sanzionatoria e nasce la base normativa per una banca dati nazionale di stabilimenti, notifiche, controlli e rischio; il suo funzionamento richiede però un successivo decreto ministeriale.

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Il decreto legislativo 9 ottobre 2026, n. 199 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre ed entra in vigore il 14 novembre 2026. L’atto adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/1616 sui materiali e oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Interviene su tre piani distinti: banca dati nazionale, sanzioni amministrative e tariffe per i controlli ufficiali sui materiali e oggetti a contatto con alimenti, i cosiddetti MOCA.

L’articolo 2 istituisce presso il Ministero della salute la banca dati «Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio». Dovrà raccogliere le comunicazioni degli operatori, le notifiche previste dal regolamento europeo, gli esiti dei controlli ufficiali e la categorizzazione del rischio. Regioni, Province autonome e aziende sanitarie la alimenteranno nell’ambito delle rispettive competenze. La disposizione non rende però immediatamente operativo il sistema: un decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore, dovrà disciplinarne funzionamento, alimentazione, scambio, interoperabilità e requisiti tecnici.

L’articolo 3 riscrive l’articolo 9 del decreto legislativo n. 29/2017 e associa sanzioni alle diverse funzioni della filiera. La produzione o immissione sul mercato mediante un processo di riciclaggio non autorizzato può comportare una sanzione da 7.200 a 72.000 euro e la sospensione; l’uso di materiali provenienti da un processo non autorizzato, sospeso o revocato è sanzionato da 6.000 a 60.000 euro, con misure sul prodotto. Per documentazione, istruzioni ed etichettatura la fascia indicata è da 3.000 a 18.000 euro; per varie violazioni relative a input, decontaminazione, registrazioni e qualità dei lotti è da 4.000 a 35.000 euro. Le fattispecie restano separate e alcune prevedono importi o misure differenti per ruolo, dimensione dell’impresa e condotta.

Il decreto non trasforma ogni non conformità in reato: le nuove disposizioni amministrative operano «salvo che il fatto costituisca reato» e richiedono di individuare la specifica violazione. Tra gli obblighi sanzionati figurano anche notifiche all’autorità sanitaria e alla Commissione, informazioni sui processi, relazione sulle nuove tecnologie, dichiarazioni di conformità e scheda di monitoraggio dell’impianto. Per quest’ultima, in un caso previsto dall’articolo 9, comma 15, è prevista prima una diffida a provvedere entro trenta giorni; la sanzione segue il mancato adempimento.

L’articolo 4 aggiorna inoltre il decreto legislativo n. 32/2021 sul finanziamento dei controlli ufficiali. Per gli stabilimenti con più attività assoggettate a tariffa è applicata un’unica tariffa corrispondente all’attività con il livello di rischio maggiore della stessa sezione; restano esclusi gli stabilimenti nei quali si svolge esclusivamente distribuzione al consumatore finale. L’allegato sostituisce la sezione tariffaria pertinente. Il testo coordina quindi registrazione, controllo e finanziamento, ma non dimostra che un singolo operatore sia già stato classificato o sottoposto a una specifica tariffa.

Lettura operativa dello Studio: produttori, riciclatori, trasformatori, operatori alimentari, distributori e gestori dei rifiuti dovrebbero mappare il proprio ruolo ai singoli obblighi del regolamento europeo e del nuovo articolo 9, senza affidarsi a una checklist unica per l’intera filiera. Prima del 14 novembre è utile verificare autorizzazioni del processo, provenienza dell’input, registri dei lotti, dichiarazioni di conformità, etichette, notifiche e gestione del richiamo. Per la banca dati occorre invece attendere il decreto attuativo e non confondere l’istituzione legislativa con l’effettiva apertura del sistema.

In pratica

Dal 14 novembre la compliance sui MOCA riciclati va ricostruita per ruolo e obbligo; la banca dati è prevista dalla legge, ma diventerà operativa soltanto con il decreto tecnico successivo. Luigi Palma · Palma Studio.

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