Il 2 novembre 2026 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha comunicato di avere accolto la richiesta del Governo italiano di rinviare alla Grande Camera il caso Banca Sistema S.p.A. c. Italia, ricorso n. 37249/24. Banca Sistema è una società con sede a Milano attiva, tra l’altro, nel factoring: aveva acquistato da imprese private e fornitori alcuni crediti verso il Comune di Cosenza, subentrando nella posizione dei creditori originari. I giudici nazionali avevano determinato gli importi e pronunciato ordini di pagamento divenuti esecutivi tra il 2018 e il 2023.
La controversia riguarda la prolungata mancata esecuzione di quei titoli. Secondo la scheda ufficiale della Corte, dopo pagamenti parziali il Comune ha dichiarato lo stato di dissesto e la banca ha chiesto l’ammissione dei propri crediti alla massa passiva. Durante la procedura di risanamento finanziario l’ordinamento impedisce però di iniziare o proseguire l’esecuzione individuale per i crediti inclusi nell’elenco. Alla data esaminata dalla Corte, le attese per l’esecuzione andavano da oltre due a oltre sette anni.
Con la sentenza di Camera del 16 luglio 2026, la Prima Sezione aveva ritenuto violati l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, sul diritto a un processo equo, e l’articolo 1 del Protocollo n. 1, sulla protezione della proprietà. La Camera aveva rilevato che sette ordini di pagamento non erano stati eseguiti e aveva indicato allo Stato di assicurare l’esecuzione entro tre mesi dalla definitività della sentenza. Aveva inoltre riconosciuto 500 euro per spese, senza liquidare come danno patrimoniale l’intero importo dei crediti richiesto dalla società. Queste conclusioni descrivono la decisione di Camera, non l’esito finale del procedimento dopo il rinvio.
Ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione, l’accoglimento della richiesta trasferisce il caso alla Grande Camera. La decisione del collegio non contiene una nuova valutazione delle violazioni, non rende definitive le conclusioni della Camera e non equivale a un ordine immediatamente esecutivo per il pagamento dei crediti. La Grande Camera riesaminerà il caso e pronuncerà una nuova sentenza definitiva; la pagina ufficiale dei casi pendenti non indicava ancora una data di udienza al momento della verifica.
Il rinvio non modifica da solo la disciplina italiana del dissesto degli enti locali e non consente di attribuire responsabilità ulteriori rispetto a quelle discusse nel procedimento. Il punto istituzionale resta il bilanciamento tra la parità dei creditori e il risanamento dell’ente, da una parte, e l’effettività di titoli giudiziali divenuti esecutivi, dall’altra. Il caso è particolarmente rilevante per il factoring di crediti verso la pubblica amministrazione, ma la sua portata definitiva dipenderà dalla motivazione della Grande Camera.
Lettura operativa dello Studio: nell’acquisto o nel finanziamento di crediti verso enti pubblici non basta verificare esistenza e liquidità del titolo. Occorre ricostruire solvibilità dell’ente, eventuale dissesto, collocazione del credito nella massa passiva, limiti all’esecuzione individuale, tempi realistici e impatto contrattuale del ritardo. Per valutazioni legali e contabili, la sentenza di Camera va ora trattata come non definitiva: il rischio non può essere aggiornato come se la Grande Camera avesse già confermato o annullato le violazioni accertate in luglio.
In pratica
Il rinvio apre un nuovo giudizio e sospende la definitività della sentenza di Camera: per i crediti verso enti in dissesto, titolo esecutivo, procedura collettiva e tempi di recupero vanno verificati separatamente. Luigi Palma · Palma Studio.
