PALMA STUDIO

LAVORO E PROFESSIONI · DIRITTO EUROPEO

Sciopero, licenziamenti e sanzioni: la CEDU censura le regole svizzere

La CEDU ha ritenuto insufficientemente prevedibile la perdita di protezione contro il licenziamento per lavoratori in sciopero e sproporzionate le sanzioni penali inflitte a rappresentanti sindacali per un picchetto pacifico. La sentenza di Camera non è ancora definitiva.

Continua a esplorare

Il 5 novembre 2026 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha pubblicato la sentenza di Camera Alonso Radesca e altri c. Svizzera, relativa a 17 ex dipendenti dell’ospedale Providence e a quattro segretari sindacali. Secondo il comunicato ufficiale, dopo il recesso dell’ospedale dal contratto collettivo CCT Santé 21 e il progetto di trasferimento dell’attività a GSMN, dal 26 novembre 2012 i lavoratori avevano avviato un secondo sciopero per conservare le condizioni collettive, contrastare esternalizzazioni e prevenire licenziamenti. Il 23 gennaio 2013 erano stati comunicati impegni di continuità occupazionale e salariale; il 4 febbraio 2013 l’ospedale aveva licenziato 22 dipendenti.

I lavoratori avevano contestato i licenziamenti, mentre i rappresentanti sindacali erano stati condannati nel settembre 2018 per violazione di domicilio in relazione al picchetto svolto su un terreno privato dell’ospedale. I ricorsi interni si erano conclusi davanti al Tribunale federale svizzero nel 2018 e nel 2020. La sintesi disponibile non documenta ulteriori impugnazioni interne e non consente di ricostruire ogni passaggio delle motivazioni nazionali oltre a quanto riportato dal Cancelliere della Corte.

Per i dipendenti, la CEDU ha osservato che né l’articolo 28 della Costituzione svizzera né la giurisprudenza pertinente offrivano una base sufficientemente chiara e prevedibile perché uno sciopero inizialmente lecito perdesse protezione in seguito alla valutazione giudiziale della sufficienza delle offerte datoriali. La perdita della tutela contro il licenziamento era intervenuta senza un adeguato bilanciamento degli interessi. Per i segretari sindacali, la Corte ha considerato il carattere pacifico del picchetto e l’assenza di danni, ritenendo le sanzioni penali non necessarie e sproporzionate anche per il loro possibile effetto dissuasivo. La Camera ha quindi accertato all’unanimità una violazione dell’articolo 11.

Lettura operativa dello Studio: nei conflitti collettivi la liceità iniziale dello sciopero, l’evoluzione delle richieste, le offerte dell’impresa e le conseguenze disciplinari devono essere tracciate separatamente e con date verificabili. La sentenza non crea una regola uniforme per ogni licenziamento o picchetto nei 46 Stati del Consiglio d’Europa: indica però che prevedibilità della base giuridica, bilanciamento concreto e proporzionalità delle sanzioni restano centrali. Per riorganizzazioni, trasferimenti di attività e negoziazioni collettive conviene documentare impegni, destinatari, durata e comunicazioni, senza confondere una proposta con un accordo vincolante.

In pratica

Sciopero, offerte datoriali, licenziamenti e sanzioni richiedono basi prevedibili e un bilanciamento documentato; la pronuncia di Camera resta soggetta al possibile rinvio alla Grande Camera. Luigi Palma · Palma Studio.

DAL TEMA AL TUO CASO

Diritto internazionale

Contratti, società, governance, M&A e controversie: regole e scelte per le imprese nei rapporti transfrontalieri.

Esplora l’area di attività
Parliamone