Il 5 novembre 2026 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso le cause riunite C-266/24 P, C-269/24 P e C-289/24 P, promosse dalla Commissione, da KLM e da Air France con Air France-KLM. La vicenda riguarda l’aiuto olandese approvato nel 2020 per assicurare a KLM liquidità durante la pandemia: una garanzia statale su un prestito bancario e un prestito dello Stato, per un importo complessivo di 3,4 miliardi di euro. Dopo un primo annullamento, la Commissione aveva adottato nel luglio 2021 una nuova decisione che individuava KLM e le sue controllate come sole beneficiarie della misura.
Nel 2024 il Tribunale aveva annullato anche questa seconda decisione, ritenendo che la Commissione avesse escluso erroneamente Air France e la holding Air France-KLM dalla cerchia dei beneficiari. La Corte ha ora annullato quella sentenza. Ha confermato che il concetto di unità economica è pertinente per stabilire se società giuridicamente distinte debbano essere considerate un’unica impresa ai fini degli aiuti di Stato, ma ha ritenuto che il Tribunale avesse sostituito la propria valutazione a quella della Commissione senza dimostrare che l’analisi dell’autonomia economica di KLM e Air France fosse implausibile o manifestamente errata.
La Corte non ha tuttavia chiuso l’intera controversia. Ha respinto soltanto la parte del ricorso relativa all’individuazione del beneficiario e ha rinviato la causa al Tribunale perché esamini i motivi rimasti senza risposta: non discriminazione, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, diritti procedurali e obbligo di motivazione. Anche la distinta decisione della Commissione del 10 luglio 2024 resta oggetto della causa T-250/25. Il comunicato ufficiale è destinato ai media e non vincola la Corte.
Lettura operativa dello Studio: nei gruppi societari l’individuazione del beneficiario di un sostegno pubblico richiede una verifica concreta di controllo, integrazione finanziaria, flussi, autonomia commerciale e destinazione della liquidità. Il solo legame di gruppo non basta a estendere automaticamente l’aiuto a tutte le società, ma la separazione formale non chiude l’analisi. Per delibere, contratti infragruppo e rendicontazione conviene documentare chi riceve, utilizza e rimborsa le risorse, mantenendo distinti i motivi già decisi da quelli ancora pendenti davanti al Tribunale.
In pratica
L’annullamento della sentenza del Tribunale non rende definitiva l’intera misura: beneficiario, autonomia economica e motivi ancora pendenti devono restare separati nel fascicolo. Luigi Palma · Palma Studio.