PALMA STUDIO

CRISI D’IMPRESA · ITALIA

Concordato e voto contrario del Fisco: la Cassazione rinvia alla CGUE

L’ordinanza n. 27546/2026 chiede se il diritto UE consenta il cram down fiscale quando il debitore abbia deliberatamente causato l’insolvenza e se il meccanismo sia compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato. Sono quesiti pregiudiziali, non una risposta già resa.

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Con l’ordinanza interlocutoria n. 27546, pubblicata il 22 ottobre 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha sospeso un giudizio relativo all’omologazione del concordato preventivo in continuità indiretta di RA Costruzioni s.r.l. e ha rimesso due questioni alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La Corte d’appello di Lecce aveva confermato l’omologazione pronunciata dal Tribunale di Brindisi nonostante il voto formale e motivato contrario dell’Agenzia delle entrate, ritenendo il trattamento del credito fiscale più conveniente dell’alternativa liquidatoria. L’ordinanza non conferma né annulla quell’omologazione: il ricorso resta sospeso in attesa della decisione europea.

Il primo quesito riguarda il rapporto tra la direttiva (UE) 2019/1023 e la disciplina italiana della legge fallimentare applicabile al caso. La Cassazione chiede, in sostanza, se il diritto UE osti a un sistema nel quale il debitore possa accedere alla ristrutturazione anche quando abbia causato l’insolvenza deliberatamente e preordinatamente e nel quale il giudice debba omologare nonostante il voto negativo del Fisco, quando quel credito sia determinante per la maggioranza e il trattamento risulti soltanto più conveniente della liquidazione. La Corte richiama, tra gli altri elementi, i considerando della direttiva sulle imprese sane, sugli inadempimenti fiscali e sulla condotta disonesta o in mala fede; non trasforma però le allegazioni dell’Amministrazione in fatti definitivamente accertati.

Il secondo quesito riguarda gli aiuti di Stato. Secondo il dubbio espresso nell’ordinanza, la conversione coattiva del voto fiscale contrario potrebbe comportare una rinuncia a entrate pubbliche e un vantaggio per l’impresa insolvente. La Cassazione domanda quindi se l’approvazione forzosa fondata sulla sola convenienza rispetto alla liquidazione sia compatibile con l’articolo 107 TFUE e con gli orientamenti europei sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà. Anche questo passaggio formula una questione interpretativa: non dichiara che il concordato concreto costituisca già un aiuto incompatibile.

La vicenda è regolata dalle disposizioni della legge fallimentare richiamate nell’ordinanza, poiché la domanda di concordato risale al 2022. Il testo ricostruisce il cram down dell’articolo 180, quarto comma, come meccanismo che, nel diritto vivente applicabile, può superare sia l’inerzia sia il dissenso espresso del creditore pubblico quando il suo voto sia determinante e il trattamento sia conveniente rispetto alla liquidazione. La portata della futura risposta europea dovrà essere valutata nel quadro normativo e temporale del singolo procedimento, senza estenderla automaticamente a ogni strumento oggi disciplinato dal Codice della crisi.

Lettura operativa dello Studio: nei fascicoli di ristrutturazione con debiti fiscali occorre tenere separati ammissibilità dello strumento, veridicità dei dati, cause della crisi, fattibilità e convenienza del trattamento pubblico. Vanno documentati la formazione del debito, il voto dell’Amministrazione, le ragioni del dissenso, l’alternativa liquidatoria e gli effetti concorrenziali prospettati. Fino alla decisione della CGUE e alla successiva ripresa del giudizio nazionale, l’ordinanza segnala un’incertezza interpretativa rilevante ma non offre una regola definitiva né consente di anticipare l’esito del concordato.

In pratica

Il rinvio apre due questioni — accesso alla ristrutturazione e aiuti di Stato — ma non decide il merito: piani, cause dell’insolvenza, voto fiscale e confronto liquidatorio restano da documentare separatamente. Luigi Palma · Palma Studio.

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