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DIRITTO D’IMPRESA · ITALIA

Superbonus e crediti fittizi: per la truffa conta la prima cessione

Le Sezioni Unite distinguono il perfezionamento della cessione dall’utilizzo successivo del credito. Nessuna responsabilità automatica dei cessionari.

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La scheda della Cassazione sulla sentenza n. 36526 riguarda crediti Superbonus costituiti mediante fatture per operazioni interamente o parzialmente inesistenti, con scelta dello sconto in fattura o della cessione. Le Sezioni Unite riconducono questa condotta alla truffa aggravata per erogazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 640 e 640-bis del codice penale.

La consumazione viene individuata nella prima cessione perfezionata: comunicazione dell’opzione al fisco e accettazione sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Non occorrono compensazione, riscossione o ulteriori cessioni. Questa analisi si fonda sulla scheda ufficiale letta integralmente, non sull’esame della motivazione; non descrive il dispositivo del singolo processo.

Lettura operativa dello Studio: un fascicolo sui crediti edilizi dovrebbe distinguere lavori, fatture, comunicazioni e passaggi sulla piattaforma, indicando per ciascuno date e soggetti. La ricostruzione documentale aiuta i professionisti incaricati a formulare le domande corrette, ma non sostituisce la verifica degli elementi del reato e della posizione individuale. Non si può dedurre dal principio una responsabilità generalizzata di banche, fornitori o acquirenti del credito, né equiparare qualsiasi irregolarità a un’operazione inesistente.

In pratica

Separare la cronologia della cessione dalla valutazione delle responsabilità. Prima di usare il principio in una pratica, far esaminare ai legali competenti sentenza integrale e documentazione specifica.