La Corte costituzionale, con la sentenza n. 163/2026 depositata l’8 ottobre, ha esaminato alcune disposizioni della legge della Regione Puglia n. 15 del 2025. Sul comparto turistico ha dichiarato illegittima la norma che qualificava il Codice identificativo regionale (CIR) come propedeutico al Codice identificativo nazionale (CIN). La Corte ammette la coesistenza di registrazioni regionali e statali, ma ritiene che subordinare il CIN al previo ottenimento del CIR aggiunga un onere locale alle condizioni di accesso al mercato che lo Stato deve fissare in modo uniforme.
In materia edilizia, la sentenza elimina soltanto l’inciso che faceva salve le “limitazioni” comunali rispetto alla prevalenza delle semplificazioni dell’articolo 23-ter del Testo unico edilizia. Per le specifiche ipotesi semplificate, gli strumenti urbanistici possono stabilire condizioni oggettive e non ostative, non restrizioni capaci di svuotare la disciplina statale. Le diverse questioni riferite alle lettere b) e c) dell’articolo 11, sui titoli abilitativi e sulle clausole di salvezza, sono invece dichiarate inammissibili per difetto di motivazione: su quei profili la Corte non ha pronunciato un accoglimento di merito.
La Corte ha annullato anche due disposizioni sulle derivazioni idriche. La prima escludeva gli usi idroelettrici dal parere vincolante dell’Autorità di bacino, mentre lo standard statale lo richiede per tutte le domande di grande o piccola derivazione. La seconda trasformava in durata fissa di quindici anni quella che, per le grandi derivazioni a uso industriale, la legge statale configura come durata massima, togliendo all’amministrazione la possibilità di fissare un termine inferiore. Entrambe le norme erano state successivamente corrette dalla Regione, ma la Corte ha comunque deciso perché non risultava provato che non avessero ricevuto applicazione nel periodo intermedio.
La pronuncia riguarda specifiche disposizioni pugliesi e non elimina in via generale il CIR, le regole comunali sui cambi d’uso o le concessioni idriche. Gli effetti concreti vanno ricostruiti leggendo la normativa regionale risultante dopo la dichiarazione di illegittimità e le modifiche già introdotte dalla legge regionale n. 8 del 2026. Questa sintesi si basa sul testo integrale ufficiale della sentenza; non sostituisce la verifica della disciplina applicabile a una singola struttura, unità immobiliare o concessione.
Lettura operativa dello Studio: per attività ricettive e locazioni turistiche in Puglia conviene distinguere registrazione regionale e attribuzione del CIN, senza trattare il CIR come condizione preliminare nazionale dopo la pronuncia. Nei cambi di destinazione d’uso occorre individuare se il caso rientri nelle ipotesi semplificate dell’articolo 23-ter e separare condizioni urbanistiche ammissibili da limitazioni ostative. Per le derivazioni idriche vanno invece verificati il parere dell’Autorità di bacino e la durata concretamente fissata nella concessione, tenendo conto delle correzioni regionali già intervenute.
In pratica
Ricostruire la disciplina risultante settore per settore: la sentenza rimuove specifici ostacoli regionali, ma non cancella automaticamente tutti gli adempimenti pugliesi.