PALMA STUDIO

GOVERNI E IMPRESE · ITALIA

Elenco ISTAT e società pubbliche: inammissibili cinque questioni costituzionali

La Corte chiude cinque giudizi sull’articolo 23-quater del decreto-legge n. 137/2020: una parte delle censure è superata dalla sentenza n. 39/2026, mentre le restanti non spiegano adeguatamente perché la norma incida sui ricorsi pendenti.

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Con l’ordinanza n. 191, depositata il 6 novembre 2026, la Corte costituzionale ha riunito e deciso cinque questioni sollevate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione. I giudizi originari riguardavano l’inclusione di diversi enti nell’elenco annuale delle amministrazioni pubbliche predisposto dall’ISTAT, tra cui Ferrovienord, Finest e Autostrada regionale cispadana. La disposizione censurata, l’articolo 23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020, interveniva sugli effetti dell’inclusione nell’elenco e sui relativi contenziosi davanti alla Corte dei conti.

Per le questioni riferite al comma 2, la Corte ha rilevato che la sentenza n. 39 del 2026 aveva già dichiarato incostituzionale quella disposizione nella parte in cui disponeva l’estinzione d’ufficio dei giudizi pendenti e l’inefficacia delle pronunce già adottate. Venuto meno il testo che costituiva l’oggetto delle censure, i rimettenti avrebbero dovuto riesaminare rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro. Poiché ciò non poteva avvenire automaticamente nel giudizio costituzionale, le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili.

Le questioni sul comma 1, riferite in particolare al ricorso di Finest, sono state dichiarate manifestamente inammissibili per un difetto diverso. Le ordinanze di rimessione non chiarivano in modo sufficiente se la norma fosse applicabile retroattivamente all’elenco contestato, quale effetto concreto avrebbe prodotto nel giudizio principale e perché la controversia non potesse essere decisa sulla base della disciplina precedente. Senza una ricostruzione univoca del rapporto tra norma e processo pendente, la Corte non ha potuto verificare la rilevanza della questione.

L’ordinanza non stabilisce se le società interessate debbano essere considerate amministrazioni pubbliche, non risolve i ricorsi contabili e non attribuisce automaticamente obblighi di finanza pubblica a un ente. La sentenza n. 39/2026 resta il precedente che ha eliminato la norma di estinzione dei giudizi; il provvedimento odierno si limita a dichiarare inammissibili le nuove questioni per le ragioni processuali indicate. Gli esiti dei singoli contenziosi devono quindi essere verificati nei rispettivi procedimenti.

Lettura operativa dello Studio: per società partecipate o controllate da soggetti pubblici, l’inclusione nell’elenco ISTAT non va letta come un’etichetta unica e autosufficiente. Occorre distinguere classificazione statistica secondo il SEC 2010, obblighi nazionali di finanza pubblica, giurisdizione, anno dell’elenco e conseguenze concrete della norma applicabile. In un contenzioso costituzionale, inoltre, la questione deve spiegare con precisione quale disposizione governi il caso e perché la decisione dipenda da essa: l’incertezza interpretativa non può essere trasferita integralmente alla Corte.

In pratica

Per gli enti inseriti nell’elenco ISTAT, classificazione statistica, obblighi nazionali e processo vanno verificati separatamente; l’ordinanza non decide la natura pubblica delle singole società. Luigi Palma · Palma Studio.

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