PALMA STUDIO

BANCHE E FINANZA · MERCATI INTERNAZIONALI

Francia: l’omessa informazione alla persona garante non cancella gli interessi contrattuali

La Cour de cassation distingue gli interessi che remunerano il finanziamento da penalità e interessi di mora: il difetto di informazione annuale della persona garante colpisce solo questi ultimi, secondo le disposizioni storiche applicabili al caso.

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Il 4 novembre 2026 la chambre commerciale, financière et économique della Cour de cassation ha deciso il ricorso n. 25-18.279 in una controversia tra la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne e una persona che aveva garantito finanziamenti concessi alla società Modulevo. La fonte ufficiale ricostruisce un prestito di 90.000 euro del 2 luglio 2012, garantito entro 58.500 euro; un secondo prestito di 58.000 euro del 9 marzo 2016, garantito entro 75.400 euro; e un’apertura di credito di 60.000 euro del 7 ottobre 2017, anch’essa assistita dalla garanzia. Dopo la liquidazione giudiziale della società, la banca ha agito per ottenere il pagamento.

La cour d’appel di Toulouse aveva rilevato che la banca produceva le lettere annuali relative ai rapporti, ma non dimostrava che fossero state effettivamente indirizzate alla persona garante. Da tale carenza probatoria aveva fatto discendere una perdita generale del diritto agli interessi, respingendo alcune domande e riducendone un’altra. La Cour de cassation non ha trasformato le copie delle lettere in prova dell’invio: ha censurato invece l’estensione della sanzione applicata dal giudice d’appello.

Richiamando gli articoli L. 341-6, L. 333-2 e L. 343-6 del code de la consommation nelle versioni pertinenti al caso, la Corte afferma che il creditore professionale deve comunicare annualmente alla persona fisica garante capitale residuo, interessi, commissioni, spese e accessori, oltre al termine dell’impegno e, se la garanzia è a tempo indeterminato, alla facoltà di revoca. L’omissione comporta la perdita delle sole penalità e degli interessi di mora maturati nel periodo interessato, non degli interessi contrattuali pattuiti come corrispettivo della messa a disposizione dei fondi.

La sentenza annulla integralmente la decisione del 5 novembre 2024 e rinvia la causa alla cour d’appel di Agen. Non stabilisce quindi l’importo definitivo dovuto e non prova che la banca abbia adempiuto all’obbligo informativo; delimita la conseguenza giuridica del suo eventuale inadempimento. La decisione è pubblicata nel Bulletin, ma resta una pronuncia francese riferita a disposizioni storiche anteriori all’abrogazione operata dall’ordonnance n. 2021-1192: l’applicazione a garanzie più recenti richiede il controllo della disciplina vigente e del regime transitorio.

Lettura operativa dello Studio: banche, finanziatori e imprese con garanzie personali in Francia dovrebbero conservare una prova verificabile dell’invio annuale e separare, nei conteggi, capitale, interessi corrispettivi, penalità e interessi di mora. Per una contestazione non basta applicare una percentuale unica all’intero credito: occorrono cronologia dei finanziamenti, testo di ciascuna garanzia, date delle comunicazioni e criterio di calcolo per ogni voce. Nei rapporti italiani o regolati da un’altra legge, la pronuncia non sostituisce la verifica della disciplina locale.

In pratica

Il difetto di informazione annuale resta rilevante, ma la sanzione va calcolata sulle voci previste dalla legge applicabile: non coincide automaticamente con la perdita di tutti gli interessi. Luigi Palma · Palma Studio.

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