Il 4 novembre 2026 il Segretario di Stato britannico per Digital, Culture, Media and Sport ha emesso, ai sensi della section 42 dell’Enterprise Act 2002, un Public Interest Intervention Notice sull’acquisizione prospettata di ITV M&E Holdings Limited da parte di Sky UK Limited. Il testo ufficiale afferma che vi sono ragionevoli motivi per ritenere che gli accordi, se attuati, possano creare una relevant merger situation: le imprese cesserebbero di essere distinte e il fatturato britannico dell’impresa acquisita supererebbe 100 milioni di sterline.
L’intervento riguarda tre considerazioni di interesse pubblico già indicate nella section 58: libertà di espressione nei mezzi di informazione, sufficiente pluralità delle opinioni nei mercati delle notizie e sufficiente pluralità dei soggetti che controllano le imprese mediatiche rivolte ai diversi pubblici. Il Notice non afferma che questi interessi siano stati violati; stabilisce che possono essere rilevanti e devono essere esaminati nell’ambito dell’operazione proposta.
Il provvedimento include inoltre un criterio che, alla data del Notice, non è ancora specificato nella section 58: la disponibilità in tutto il Regno Unito di una gamma ampia e di qualità sia di programmi televisivi sia di contenuti on-demand, idonea a interessi e gusti diversi. Nella dichiarazione al Parlamento la Ministra ha annunciato una modifica legislativa per estendere ai programmi on-demand la considerazione oggi riferita alla radiodiffusione. L’annuncio non equivale però a una norma già approvata o vigente.
La Competition and Markets Authority deve riferire sui profili di giurisdizione e concorrenza; Ofcom deve riferire sulle considerazioni mediatiche di interesse pubblico. Entrambe le relazioni sono richieste entro le ore 17 del 27 gennaio 2027. Solo dopo averle ricevute e valutate il Segretario di Stato deciderà se rinviare l’operazione a un’indagine più approfondita della CMA ai sensi della section 45. Il Governo ha inoltre dichiarato che, sulla base degli elementi disponibili, non ritiene sorto l’obbligo di emettere un Foreign State Intervention Notice.
Lettura operativa dello Studio: in un’acquisizione britannica nel settore dei media occorre tenere separati almeno quattro piani — accordo tra le parti, controllo concorrenziale della CMA, valutazione di Ofcom sull’interesse pubblico e decisione ministeriale successiva alle relazioni. Contratti con inserzionisti, distributori, fornitori di contenuti e partner tecnologici dovrebbero essere esaminati per clausole sul cambio di controllo, approvazioni, continuità e gestione dei dati, senza trattare l’avviso come prova di autorizzazione o di blocco. Il criterio annunciato per l’on-demand va monitorato come sviluppo legislativo distinto dal procedimento già aperto.
In pratica
Il Public Interest Intervention Notice apre il controllo di CMA e Ofcom ma non decide l’operazione: concorrenza, pluralità dei media, futuro criterio on-demand e condizioni contrattuali restano verifiche distinte. Luigi Palma · Palma Studio.