Il decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre ed entra in vigore il 12 novembre 2026. Il testo attua la direttiva (UE) 2024/1785, modificando in modo esteso il decreto legislativo n. 152/2006 sulle emissioni industriali e sulle autorizzazioni integrate ambientali. È un atto adottato, ma alla data di pubblicazione della notizia non è ancora vigente; inoltre l'entrata in vigore non rende immediatamente applicabili tutte le nuove prescrizioni, perché l'articolo 43 prevede scadenze differenziate e rinvii a conclusioni sulle migliori tecniche disponibili e ad atti attuativi.
Per le installazioni industriali soggette ad AIA il decreto amplia il contenuto delle domande e delle condizioni autorizzative, collegandole non soltanto ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, ma anche a livelli di prestazione ambientale relativi, tra l'altro, a consumo di materiali, acqua ed energia, riutilizzo e produzione di rifiuti. Il sistema di gestione ambientale deve comprendere obiettivi, indicatori, audit energetici quando dovuti, inventario e valutazione delle sostanze chimiche pericolose e misure correttive; le informazioni previste dalla legge devono essere messe a disposizione su internet, con le limitazioni ammesse per gli interessi protetti dalla normativa sull'informazione ambientale.
Per alcune attività industriali il sistema di gestione dovrà includere entro il 30 giugno 2030 un piano indicativo di trasformazione per il periodo 2030-2050, volto a contribuire a un'economia sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell'uso delle risorse e climaticamente neutra. La conformità del piano ai requisiti europei dovrà essere valutata dall'organizzazione di audit entro il 30 giugno 2031. Il decreto consente, a condizioni documentate e controllate, proroghe collegate a trasformazioni industriali profonde; non si tratta quindi di un'esenzione generale dai limiti ambientali.
Il nuovo allegato VIII-bis introduce nel titolo III-ter della parte seconda una disciplina per grandi allevamenti. Le soglie indicate dal testo sono 350 unità di bestiame (UBA) per i suini, 300 per le galline ovaiole, 280 per le altre categorie di pollame e 380 per combinazioni di suini o pollame, con esclusioni specifiche per alcuni sistemi biologici o a bassa densità. Autorizzazione e registrazione sono strumenti distinti e le regioni possono disciplinare il ricorso al regime di registrazione nei limiti previsti. Per queste installazioni l'applicazione è differita a quattro, cinque o sei anni dall'entrata in vigore delle future norme operative europee, secondo la capacità: le soglie non comportano dunque un nuovo adempimento immediato il 12 novembre.
Le disposizioni transitorie separano anche installazioni già autorizzate, nuovi settori e impianti che entrano per la prima volta nel perimetro. Per varie installazioni esistenti, alcune regole si applicheranno in occasione del riesame o aggiornamento dell'autorizzazione e comunque entro il 1° settembre 2036; per altre categorie sono previsti termini al 2030 o al 2034. Il decreto stabilisce inoltre il pieno sviluppo dei sistemi elettronici per le autorizzazioni entro il 31 dicembre 2035. Occorre quindi ricostruire la decorrenza sulla singola attività, sulla data dell'autorizzazione e sulle pertinenti conclusioni BAT, senza utilizzare una sola data per tutte le imprese.
Sul piano dei controlli, il testo rafforza il monitoraggio della conformità, la pubblicità delle autorizzazioni e la gestione delle violazioni che minacciano salute o ambiente. Prevede anche nuovi elementi per le deroghe eccezionali, che devono essere motivate, trasparenti e riesaminate, e disciplina la sospensione dell'esercizio nei casi indicati. Nelle more dell'aggiornamento dei decreti tariffari, le tariffe istruttorie e di controllo sono incrementate del 20 per cento; questa previsione va letta insieme alle tariffe effettivamente applicabili e agli atti delle autorità competenti.
Lettura operativa dello Studio: gestori e gruppi industriali possono predisporre una matrice che colleghi ciascuna installazione ad attività autorizzata, autorità competente, conclusioni BAT, data del prossimo riesame, sostanze pericolose, consumi, flussi di rifiuti e informazioni da pubblicare. Per gli allevamenti servono anche calcolo della capacità in UBA, verifica delle esclusioni e monitoraggio delle future norme operative e regionali. Prima di modificare procedure o investimenti è necessario confrontare il testo originario con il quadro consolidato vigente al momento dell'adempimento e distinguere obblighi immediati, transitori e subordinati ad atti successivi.
In pratica
Il decreto entra in vigore il 12 novembre, ma scadenze e obblighi non sono uniformi: la priorità è mappare autorizzazioni, attività, BAT e regime transitorio della singola installazione. Luigi Palma · Palma Studio.
