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DIRITTO D’IMPRESA · ITALIA

Registro imprese: Fedra 7.20 è approvato, ma non è ancora operativo

Il MIMIT aggiorna tracciati e controlli delle pratiche telematiche, anche sulla titolarità effettiva. L’efficacia decorrerà soltanto dalla data stabilita con un successivo provvedimento ministeriale.

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Il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre, approva la versione 7.20 delle specifiche tecniche utilizzate per predisporre domande, depositi e denunce telematiche dirette al Registro delle imprese e al REA. L’atto modifica il decreto ministeriale del 18 ottobre 2013, da ultimo aggiornato nel maggio 2026, ed è collegato all’adeguamento delle comunicazioni sulla titolarità effettiva previsto dal decreto legislativo n. 122/2026.

L’allegato A individua diversi interventi tecnici: aggiornamento della tabella dei documenti, nuovi controlli automatici in fase di invio delle pratiche contenenti il modulo sulla titolarità effettiva, revisione delle relative istruzioni, un nuovo tracciato XSD per la dichiarazione del titolare effettivo controinteressato all’accesso e ulteriori controlli sui file XML. Le verifiche possono impedire la trasmissione quando la pratica presenta errori di struttura, dati incongruenti o allegati non compatibili.

La pubblicazione del decreto non rende però immediatamente obbligatoria Fedra 7.20. L’articolo 1, comma 2, stabilisce che le specifiche acquistano efficacia dalla data individuata con il successivo provvedimento MIMIT che sancirà l’operatività del sistema di accesso ai dati sulla titolarità effettiva. Alla data della fonte consultata, questa decorrenza non è indicata nel decreto e non deve essere anticipata per interpretazione.

L’allegato prevede inoltre una fase di convivenza: dalla futura data di efficacia, il sistema del Registro imprese potrà acquisire pratiche predisposte con la versione precedente per un massimo di sessanta giorni di calendario. Trascorso tale periodo, gli strumenti che non supportano la versione 7.20 produrranno pratiche respinte. Anche questo termine inizierà quindi a decorrere soltanto dalla data che sarà fissata dal provvedimento di operatività.

A mio avviso, imprese, intermediari e professionisti possono già individuare software, modelli e procedure coinvolti e verificare con i fornitori i tempi di aggiornamento. Non è invece prudente presentare Fedra 7.20 come già vigente o calcolare oggi la scadenza dei sessanta giorni: entrambe le conseguenze dipendono dal provvedimento ministeriale ancora da monitorare. Questa è una lettura operativa del decreto e del suo allegato, non la certificazione tecnica di una specifica pratica.

In pratica

Preparare l’adeguamento dei software, ma attendere il provvedimento MIMIT che fisserà la decorrenza; solo da quella data inizierà il periodo transitorio massimo di sessanta giorni.