PALMA STUDIO

DIRITTO D’IMPRESA · MERCATI INTERNAZIONALI

Marchi PINK: l’accordo di coesistenza non blocca la causa in Ohio

La High Court inglese ha stabilito che l’accordo mondiale del 2015 non impedisce a Victoria’s Secret di far valere negli Stati Uniti i propri diritti sui marchi PINK contro i prodotti contestati di Thomas Pink. La Corte ha rifiutato l’anti-suit injunction, ma non ha deciso la contraffazione pendente in Ohio.

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Il 5 novembre 2026 la High Court of Justice, Business and Property Division, ha pubblicato l’approved judgment Thomas Pink Shirtmaker LLC v Victoria’s Secret Stores Brand Management LLC, [2026] EWHC 2817 (BP). La controversia riguarda l’interpretazione di un accordo di settlement e coesistenza concluso il 27 luglio 2015 dopo il precedente contenzioso inglese sui segni contenenti la parola PINK. L’accordo aveva risolto procedimenti nel Regno Unito e in Canada e disciplinato, su scala mondiale, i limiti entro i quali le parti avrebbero potuto contestarsi l’uso o la registrazione dei rispettivi marchi.

Nell’agosto 2026 Victoria’s Secret ha scoperto che Thomas Pink aveva lanciato negli Stati Uniti una linea di abbigliamento athleisure femminile con la parola PINK in evidenza e ha promosso un’azione per contraffazione nel Southern District of Ohio. Thomas Pink ha sostenuto che la clausola 5.5 dell’accordo impedisse quella domanda. Poiché la clausola 26 attribuiva ai giudici inglesi la giurisdizione esclusiva sull’interpretazione dell’accordo, entrambe le parti hanno avviato procedimenti Part 8 in Inghilterra e Thomas Pink ha chiesto anche un’anti-suit injunction per fermare l’azione statunitense.

La High Court ha applicato il metodo inglese di interpretazione contrattuale, leggendo testo, contesto e conseguenze commerciali come parti di un esercizio unitario. Ha osservato che l’accordo era un compromesso negoziato dopo una controversia europea, mentre negli Stati Uniti Victoria’s Secret aveva già un’attività rilevante sotto il segno PINK e non risultava che Thomas Pink vi vendesse allora prodotti con quel marchio. Se le parti avessero inteso consentire per la prima volta a Thomas Pink di vendere negli Stati Uniti abbigliamento contraddistinto soltanto da PINK, quella concessione centrale avrebbe dovuto essere formulata chiaramente.

Secondo il giudice, l’espressione della clausola 5.5.2 relativa a prodotti associati a un brand o business diverso dal business condotto sotto THOMAS PINK va intesa in senso distintivo e commerciale, non come semplice riferimento all’entità societaria. Le piccole etichette interne THOMAS PINK non bastavano a ricondurre i prodotti contestati al brand protetto dall’eccezione: la presentazione esterna li associava al segno PINK. La Corte ha quindi concluso che l’impegno a non agire non impedisce a Victoria’s Secret di far valere i propri marchi nei confronti dei prodotti oggetto della causa in Ohio e ha rifiutato l’anti-suit injunction.

La portata della decisione resta delimitata. La High Court non ha accertato se Thomas Pink abbia contraffatto i marchi negli Stati Uniti e non ha sostituito il giudice federale dell’Ohio su quella questione. Ha inoltre espresso una posizione provvisoria sulla formulazione della dichiarazione inglese, invitando le parti a concordarla o a chiedere una breve udienza per definirne il testo. La sentenza documenta dunque l’interpretazione contrattuale e il rifiuto dell’ordine anti-suit, non l’esito definitivo del contenzioso statunitense.

Lettura operativa dello Studio: negli accordi internazionali di coesistenza o settlement conviene descrivere separatamente territori, categorie di prodotti, modalità d’uso del segno, eccezioni agli impegni di non agire, legge applicabile e foro competente per ciascuna questione. Un foro esclusivo per interpretare l’accordo non trasferisce automaticamente a quel giudice il merito di tutte le azioni estere sui marchi. Se l’espansione commerciale futura deve essere consentita in mercati dove l’altra parte possiede una posizione consolidata, il diritto va espresso senza affidarlo a etichette interne, formule generali o presupposti non scritti.

In pratica

Un accordo di coesistenza deve rendere leggibili territori, prodotti e limiti del non-assert: il foro inglese può interpretare il contratto senza decidere la contraffazione pendente negli Stati Uniti. Luigi Palma · Palma Studio.

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