PALMA STUDIO

DIRITTO INTERNAZIONALE · DIRITTO EUROPEO

Sanzioni Russia e classificazione navale: annullato il ritiro del riconoscimento UE

Il Tribunale UE conferma i divieti di investimento e di transazione verso il Russian Maritime Register of Shipping, ma annulla il ritiro automatico del riconoscimento europeo perché una sospensione avrebbe potuto raggiungere lo stesso obiettivo con effetti meno onerosi.

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Il 4 novembre 2026 il Tribunale dell’Unione europea ha deciso Russian Maritime Register of Shipping v Council, causa T-535/24. Il ricorrente è un organismo russo, controllato dallo Stato, che svolge attività di classificazione, ispezione e certificazione delle navi. Dopo l’invasione dell’Ucraina, l’Unione aveva introdotto nei suoi confronti un divieto di investimento, un divieto di transazione, il ritiro del riconoscimento concesso in base al regolamento n. 391/2009 e limitazioni all’accesso di determinate navi russe a porti e chiuse dell’Unione.

Il Tribunale ha respinto le contestazioni contro i divieti di investimento e di transazione. Ha ritenuto che il Consiglio avesse spiegato in modo sufficiente il collegamento tra la misura, il controllo statale russo dell’organismo e la strategia dell’Unione volta ad aumentare il costo economico delle azioni russe contro l’Ucraina. Ha inoltre confermato che le competenze della politica estera e di sicurezza comune possono affiancarsi agli strumenti del mercato interno quando le misure perseguono obiettivi propri della politica estera, senza che questo trasferisca al Consiglio un potere generale sulla disciplina tecnica della navigazione.

Il ricorso relativo al divieto di accesso ai porti e alle chiuse è stato dichiarato irricevibile. Secondo il Tribunale, quella misura produce effetti giuridici diretti sulle navi interessate, non sull’organismo che le classifica; le possibili conseguenze economiche per il registro sono indirette e non bastano a dimostrare l’incidenza diretta richiesta per l’azione di annullamento. Il Tribunale non ha quindi giudicato nel merito la validità di quel divieto nei confronti degli armatori o delle singole navi.

L’esito cambia per il ritiro del riconoscimento UE. Il Tribunale ha riconosciuto l’idoneità della misura a ridurre la presenza economica del registro nell’Unione, ma l’ha giudicata sproporzionata. Una sospensione avrebbe interrotto immediatamente l’attività riconosciuta, lasciando però aperta la possibilità di ripristinarla se le condizioni fossero cambiate. Il ritiro, invece, obbligherebbe l’organismo a iniziare una nuova procedura di riconoscimento dipendente dall’iniziativa di uno Stato membro, con tempi e risultato incerti: un onere aggiuntivo non necessario rispetto all’obiettivo perseguito.

Il dispositivo annulla pertanto l’articolo 1ab, paragrafo 3, della decisione 2014/512/PESC, come modificata e prorogata, soltanto nella parte che impone il ritiro del riconoscimento concesso al Russian Maritime Register of Shipping. Gli effetti della disposizione annullata restano mantenuti per un periodo non superiore a due mesi e dieci giorni dalla pronuncia, per evitare un disallineamento immediato con il corrispondente regolamento dell’Unione. Il resto del ricorso è respinto; Consiglio e ricorrente sopportano le proprie spese, mentre la Commissione sopporta le proprie.

Lettura operativa dello Studio: la sentenza non elimina le altre restrizioni applicabili al registro, alle operazioni con soggetti russi o alle navi interessate e non equivale a un riconoscimento immediatamente riattivato. Nei contratti marittimi, nei finanziamenti e nelle coperture assicurative occorre separare lo status dell’organismo di classifica, l’accesso della nave ai porti, i divieti di transazione, la proprietà e il controllo delle controparti e gli eventuali periodi transitori. Prima di modificare un rapporto è necessario verificare gli atti vigenti, l’effetto temporale della sentenza e l’eventuale impugnazione davanti alla Corte di giustizia.

In pratica

L’annullamento riguarda il ritiro del riconoscimento UE, non l’intero regime sanzionatorio: divieti di investimento, transazione e accesso portuale richiedono verifiche autonome per soggetto, nave e operazione. Luigi Palma · Palma Studio.

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